Zes unica, da metà novembre la comunicazione integrativa
L’articolo 16 del dl n. 124/2023 (L. 162) ha previsto un contributo sotto forma di credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella c.d. “ZES unica“.
Con il provvedimento dell’11 giugno 2024, L’Amministrazione finanziaria ha definito il contenuto e le modalità di trasmissione della comunicazione che le imprese erano tenute a presentare per beneficiare dell’agevolazione.
Secondo legge, a pena di decadenza dall’agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato alle Entrate la stabilita comunicazione, dal 18 novembre al 2 dicembre 2024, dovranno aggiungere una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione, entro il 15 novembre 2024, degli investimenti indicati nella comunicazione già presentata, pur se questa reca l’indicazione di investimenti agevolabili e già realizzati alla data di trasmissione della medesima comunicazione.
Da dl è previsto anche che con provvedimento dell’Agenzia delle entrate sono:
– approvati il modello di comunicazione integrativa, con le relative istruzioni;
– definite le relative modalità di trasmissione telematica.
Perciò, il provvedimento del 9 settembre 2024 interviene ad è approvare l’allegato modello denominato “Comunicazione integrativa per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica”, con le relative istruzioni, definendo pure, come pocanzi accennato in elenco, le modalità di trasmissione telematica.
Zes unica, la comunicazione integrativa. Come?
La comunicazione integrativa va inviata (per sola via telematica):
a. direttamente dal beneficiario, oppure
b. avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, che sfrutterà i canali telematici agenziali.
A rischio di scarto, essa recherà l’indicazione dell’ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche ed è corredata dagli estremi della certificazione. L’ammontare di investimenti effettivamente realizzati da dover indicare non può essere superiore a quello riportato nella comunicazione inviata.
Il credito d’imposta, nella misura spettante, è utilizzabile dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento.
Nota ultima, importante, è che talune modifiche al provvedimento direttoriale 11 giugno 2024, n. 262747 (in particolare, vengono soppressi i paragrafi 4, 5 e 6 di esso in quanto incompatibili con le disposizioni recate dal dl), che il provvedimento di ora immette, comportano, tra l’altro, che: è inibito l’utilizzo del credito d’imposta sulla base delle disposizioni recate dai citati paragrafi 4 e 5; non è più possibile presentare le comunicazioni indicate dal paragrafo 5 e non si tiene conto di quelle già presentate entro la data di pubblicazione del provvedimento di ieri; i controlli antimafia sono effettuati sulla base dei dati riportati nella comunicazione integrativa.
Redazione redigo.info