Ricostruzione sisma 2016, le nuove disposizioni
Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici ha siglato due Ordinanze, la n. 190 e la n.192, riguardo la Ricostruzione sisma 2016.
Le Ordinanze del Commissario straordinario
Le Ordinanze, pubblicate nella GU n. 203 del 30 agosto 2024, trattano nello specifico:
- della riapertura dei termini per l’esercizio della facoltà di revoca della dichiarazione di rinuncia al contributo in favore delle agevolazioni fiscali, che sono dunque fissati al 30 settembre 2024 (Ordinanza n. 190)
- delle modifiche e integrazioni al Testo unico della ricostruzione privata (Ordinanza n. 192)
Modifiche ed integrazioni al Testo unico della ricostruzione privata
Delocalizzazione temporanea di attività produttive (art. 26)
Viene introdotto il comma 7:
« 7. In alternativa alla delocalizzazione temporanea, il soggetto legittimato può optare per un indennizzo sostitutivo calcolato per i mesi di effettiva chiusura dell’attività, per un massimo di sei mesi, sulla media degli utili netti desumibili dai conti economici aziendali del triennio precedente proporzionata al medesimo periodo di chiusura. L’indennizzo di cui al presente comma è erogato ai sensi del regolamento (UE) del 13 dicembre 2023, n. 2023/2831 della Commissione ed è pari al minor importo tra il costo massimo ammissibile delle diverse opzioni di sostegno di cui al comma 3 ed il calcolo derivante dall’applicazione dei criteri di cui al periodo che precede e non può, in ogni caso, superare l’importo di aiuto più elevato applicabile in base ai pertinenti regolamenti relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» o altre decisioni della Commissione europea.»
Acquisto di edificio abitativo in alternativa alla delocalizzazione (art. 30)
La lettera d) del comma 11 è così sostituita:
«d) contratto preliminare di compravendita dell’edificio di cui al comma 1 registrato presso la competente Agenzia delle entrate con le modalità di cui all’art. 48, comma 7 della legge speciale Sisma. Il contratto preliminare deve contenere clausola di salvaguardia a favore dell’acquirente per il caso di mancata erogazione del contributo; nel caso in cui venga richiesta anche l’anticipazione per la copertura del costo dell’acconto o caparra, in luogo del preliminare registrato dovrà essere trasmesso lo schema di contratto preliminare contenente l’indicazione del costo complessivo e dell’acconto richiesto. Il contratto preliminare, registrato nelle forme di cui al periodo precedente, dovrà essere trasmesso all’USR entro trenta giorni dalla data del decreto con cui è stata liquidata l’anticipazione richiesta.»
Introdotto inoltre il comma 11-bis:
«11-bis. L’Ufficio speciale per la ricostruzione, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 11, lettera d), verifica l’ammissibilità della stessa e concede l’anticipo delle somme a valere, come prestito finanziario tramite il fondo per le anticipazioni delle spese connesse alle delocalizzazioni obbligatorie, istituito con ordinanza commissariale n. 185 del 30 maggio 2024 in favore del richiedente, sul conto corrente intestato al soggetto beneficiario del contributo. L’Ufficio speciale per la ricostruzione nel provvedimento di concessione del contributo indica l’importo del contributo già erogato a titolo di anticipazione da riversare, da parte dell’Istituto di credito prescelto dal soggetto beneficiario, nella contabilità speciale intestata al Presidente della regione – vicecommissario straordinario».
Ricostruzione sisma 2016: il costo ammissibile a contributo
In caso di edifici danneggiati e di contestuali unità immobiliari non utilizzabili a fini abitativi o produttivi, il costo ammissibile a contributo è pari al minor importo tra il costo convenzionale dell’intera superficie – anche quella non utilizzabile al momento del sisma, con costo convenzionale riconosciuto nel limite del 65% – e il costo dell’intervento necessario:
- ad assicurare l’agibilità strutturale dell’intero edificio
- a realizzare le finiture sulle parti comuni e sulle parti di proprietà esclusiva
In caso di edifici danneggiati e con contestuale presenza di unità immobiliari che risultino non utilizzabili e di altre invece utilizzabili ai fini abitativi e produttivi, il costo ammissibile a contributo è pari al minor importo tra il costo convenzionale dell’intera superficie – anche quella non utilizzabile al momento del sisma, con costo convenzionale riconosciuto nel limite del 65% – e il costo dell’intervento necessario:
- a garantire l’agibilità strutturale dell’intero edificio
- a realizzare le finiture sulle parti comuni
Per costo dell’intervento in caso di demolizione e ricostruzione, si intende quello indispensabile per assicurare l’agibilità strutturale dell’intero edificio e la realizzazione delle finiture sulle parti comuni: sono dunque escluse dal computo le finiture esclusive delle unità immobiliari non utilizzabili.
In caso di riparazione, invece, il costo dell’intervento coincide con quello necessario ad assicurare l’agibilità strutturale dell’intero edificio, a realizzare le finiture sulle parti comuni e sulle parti di proprietà esclusiva relative alle unità immobiliari utilizzabili.
Alessia A. Mirabella
Redazione redigo.info