Accordo Stato-Regioni sulla sicurezza sul lavoro: la bozza
La bozza definitiva del nuovo Accordo Stato-Regioni il materia di sicurezza sul lavoro introduce significative modifiche ai precedenti accordi del 2011 e 2016. L’accordo, che entrerà in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, riunisce in un unico testo gli accordi attualmente vigenti. Tra questi:
- accordo 21 dicembre 2011 sulla formazione dei lavoratori;
- accordo 21 dicembre 2011 sulla formazione del datore di lavoro nei compiti di prevenzione e protezione dei rischi;
- accordo 22 febbraio 2012 sulla sicurezza delle attrezzature di lavoro;
- accordo 7 luglio 2016 relativo ai responsabili e agli addetti ai servizi di prevenzione e protezione.
Allo stesso tempo, l’accordo abroga l’accordo del 25 luglio 2012 sulle linee applicative in materia di formazione sulla sicurezza sul lavoro.
L’unico documento redatto, dunque, introduce i contenuti minimi della formazione che deve essere acquisita dai diversi soggetti che operano all’interno dell’azienda, rappresentati dai datori di lavoro, i lavoratori, i preposti e i responsabili del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).
Sicurezza e formazione
Come anticipato, l’interno contenuto della bozza è relativo all’implementazione della formazione in ambito di sicurezza sul lavoro, in termini qualitativi e quantitativi. Il cambiamento principale apportato dal documento è relativo al monte ore dei corsi, adesso così strutturati:
- aumento delle ore di formazione per preposti e RSPP, riconoscendo le specifiche responsabilità;
- aumento delle ore del corso per i dirigenti che dovrà avere una durata non inferiore a 12 ore e, in aggiunta, 6 ore per il “modulo cantieri”;
- aumento delle ore del corso per i datori di lavoro che dovrà avere una durata non inferiore a 16 ore, comprendendo anche in questo caso le 6 ore per il “modulo cantieri”; entrambi i corsi relativi ai datori di lavoro dovranno essere sostenuti entro 24 mesi dall’entrata in vigore del documento;
- introduzione per tutti i soggetti di corsi obbligatori su molestie, violenze e benessere nei luoghi di lavoro;
Tutti i corsi potranno essere svolti in presenza, in videoconferenza sincrona o in e-learning e saranno seguiti da una verifica finale con lo scopo di monitorare l’efficacia e la qualità della formazione nel tempo.
Tra i cambianti apportati dall’Accordo pubblicato, inoltre, vi è l’introduzione di altri soggetti accreditati alla formazione. Tra questi, ora, rientrano:
- enti Istituzionali: Università, INAIL, INL, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Ordini e collegi professionali;
- enti accreditati: enti di formazione in possesso di accreditamenti regionali e di un’esperienza minima di 3 anni nella sicurezza sul lavoro;
- organismi paritetici;
- Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori;
- Fondi Interprofessionali di settore.
Redazione redigo.info