Ispettorato Nazionale del Lavoro, prime indicazioni in merito al D.Lgs. n. 103/2024
E' entrato in vigore lo scorso 2 agosto il decreto legislativo n. 103/2024 recante "Semplificazione dei controlli sulle attività economiche", ora, con nota n. 1357 INL fornisce le prime indicazioni operative.
Il D.Lgs. n. 103/2024, “Semplificazione dei controlli sulle attività economiche”, introduce diverse disposizioni destinate ad incidere sulle attività dello stesso INL per quanto concerne la programmazione della vigilanza e i termini di sanzionabilità di condotte che violano alcune disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale.
Nella nota n. 1357/2024, le prime indicazioni operative dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Il decreto, infatti, trova applicazione nel campo dei controlli amministrativi nelle attività economiche svolte dalla pubbliche amministrazioni, introducendo alcune disposizioni finalizzate, ad esempio, alla semplificazione degli adempimenti amministrativi. In tale contesto, si prevede di impegnare le amministrazioni ad introdurre determinate discipline al fine di garantire una “piena conoscenza degli obblighi ai quali i soggetti controllati sono tenuti ad eliminare sovrapposizioni e duplicazioni di controlli”, in particolare attraverso uno schema standardizzato, una ricognizione, un elaborato (entro il 30 ottobre 2025) contenente il quadro di sintesi di controlli al fine di individuare aree di sovrapposizione e duplicazione tra i controlli svolti a diversi livelli amministrativi.
Gestione rischio ed ulteriori disposizioni
Ai fini della programmazione dei controlli, viene istituito altresì un sistema di identificazione e gestione del rischio su base volontaria, riferito all’ambito della sicurezza dei lavoratori, della protezione ambientale, della igiene e salute pubblica, della sicurezza pubblica.
Diffida amministrativa
Focus importante sulla diffida amministrativa, sulla quale è opportuno evidenziare i seguenti aspetti:
- si applica alle violazioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, che non deve prevedere un importo superiore a 5.000 euro;
- la violazione sanabile non deve essere stata per la prima volta accertata nell’arco di un quinquennio;
- la violazione deve essere materialmente sanabile;
- la diffida amministrativa non si applica a violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.
Melania Baroncini
Redazione redigo.info