Sicurezza sul lavoro: delineate le misure della patente a credito

In attesa del perfezionamento dell’iter di approvazione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sul proprio sito, delle slides esplicative per riordinare le nuove misure introdotte dalla patente a crediti: il nuovo strumento di qualificazione delle imprese per la salute e la sicurezza sul lavoro, in vigore dal 1° ottobre 2024 e obbligatorio per il settore edile.

Chi deve fare domanda e come

Dall’entrata in vigore dello strumento, imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili (anche con sede in Europa o extra UE) dovranno fare richiesta per la patente a crediti secondo l’iter qui esposto:

  • Domanda tramite il portale dedicato (ancora non attivo) dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INT), anche da parte di un delegato dell’impresa o del lavoratore autonomo;
  • Rilascio della patente a crediti in modo automatico, successivo al controllo dei requisiti (di seguito indicati).

Il rilascio della patente non è necessario in caso di mere forniture o prestazioni intellettuali e, specificano le slides, nel tempo che intercorre tra la domanda e il rilascio, è possibile lavorare.

Requisiti per accedere alla patente a crediti:

  • iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • adempimento degli obblighi formativi;
  • possesso di DURC valido;
  • possesso di DUVRI valido;
  • possesso della certificazione di regolarità fiscale, se previso;
  • designazione del responsabile prevenzione e protezione (RSPP), se previsto.

In caso di dichiarazioni false la patente verrà revocata, successivamente il controllo da parte dell’INT.

All’interno del portale, saranno contenute tutte le informazioni relative ad un’impresa o al lavoratore autonomo tra cui:

  • dati identificativi del titolare della patente;
  • dati anagrafici del richiedente;
  • data di rilascio e numero;
  • punteggio al momento del rilascio;
  • punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
  • eventuali sospensioni;
  • eventuali decurtazioni dei crediti.

I dati sono visibili da tutti coloro che accedono come titolari di interesse, inclusi: le pubbliche amministrazioni, i rappresentanti lavoratori per la sicurezza territoriale, gli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale del TU Sicurezza, i responsabili dei lavori e i coordinatori della sicurezza nella progettazione e esecuzione dei lavori.

Conteggio dei crediti: storicità e formazione

A tutte le aziende edili iscritte alla C.C.I.A.A. e che posseggono i requisiti obbligatori per accedere alla patente, sono attributi 30 punti iniziali ed è possibile raggiungere un massimo di 40 crediti in 40 anni tra gli iniziali e quelli relativi alle attività realizzate nel corso degli anni, nella modalità di seguito riportata:

  • fino a 10 crediti al momento del rilascio in base alla storicità dell’azienda, documentabili tramite iscrizione alla C.C.I.A.A.;
  • fino a 20 crediti attributi dopo il rilascio della patente (1 credito ogni 2 anni) senza contestazione di violazioni;
  • fino a 30 crediti per azioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • fino a 40 crediti per formazione aggiuntiva, attività e investimenti.

Sospensione per problemi di sicurezza sul lavoro

La patente a crediti può essere sospesa per un massimo di 12 mesi in caso di infortuni mortali per colpa grave del datore di lavoro o suo delegato o dirigente: sarà compito dell’INT verificare, al termine della sospensione cautelare, il ripristino delle condizioni di sicurezza del cantiere nel quale si è verificata la violazione.

I crediti persi possono essere recuperati fino ad un massimo di 15 punti attraverso percorsi di formazione e con valutazione di una commissione territoriale composta da rappresentanti dell’INT e dell’INAIL, con la partecipazione di rappresentanti delle aziende sanitarie e del rappresentante lavoratori per la sicurezza territoriale.

Sitografia

www.redigo.info

www.lavoro.gov.it