ZES unica: dall’AE la percentuale fruibile e i codici per F24
Pubblicata con il provvedimento del 22 luglio 2024, la determinazione della percentuale del credito di imposta effettivamente fruibile per gli investimenti nella Zona economica speciale ZES unica istituita per il Mezzogiorno (Precisamente: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna). L’Agenzia delle Entrate comunica la percentuale, definita dal Decreto del Ministero per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, pari a 17,6668 per cento.
L’articolo 16 del Decreto-legge 19 settembre 2023 (convertito dalla Legge 13 novembre 2023) ha istituito il contributo relativo agli investimenti, sottoforma di credito di imposta, per l’acquisizione di beni strumentali e strutture presenti nella ZES unica, mentre, con un provvedimento dell’11 giugno 2024, l’Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto e le modalità di trasmissione della comunicazione da presentare per beneficiare dell’agevolazione.
Calcolo della percentuale
Ai fini del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito di imposta fruibile è pari al credito di imposta richiesto moltiplicato per la percentuale ottenuta rapportando il limite di spesa al complessivo dei crediti risultanti dalle comunicazioni validamente presentate.
Il limite di spesa, rappresentato dalle risorse disponibili, ammonta a 1.670 milioni di euro, mentre il complessivo delle richieste validate tra il 12 giugno e il 24 luglio 2024 è risultato pari a 9.452.741.120 euro. Dunque, con il provvedimento pubblicato nella giornata del 22 luglio, l’Agenzia rende noto che la percentuale del credito di imposta fruibile da parte di ciascun beneficiario è pari al 17,6668 per cento dell’importo richiesto.
Codici utilizzo e versamento tramite F24
Nella giornata di ieri, 22 luglio 2024, sono state pubblicate dall’Agenzia delle Entrate anche le due risoluzioni relative all’istituzione dei codici per l’utilizzo e il versamento del credito di imposta, tramite modello F24.
La risoluzione n. 38/E istituisce il codice tributo per il versamento, tramite F24, delle somme dovute per decadenza delle agevolazioni fiscali a favore delle imprese che hanno avviato nuove attività nella zona ZES. In caso di decadenza dell’agevolazione, per consentire il versamento delle somme dovute dalle imprese che hanno aderito al consolidato fiscale, viene istituito il seguente codice:
“2022” denominato “Recupero IRES per decadenza dalle agevolazioni a favore delle imprese che avviano una nuova attività economica nelle ZES Soggetto consolidato o trasparente – art. 1, commi 173-176, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”.
La risoluzione n. 39/E invece, istituisce il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito per gli investimenti effettuati nel Mezzogiorno. Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito di imposta è istituito il seguente codice:
“7034” denominato “credito d’imposta investimenti ZES Unica – articolo 16, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124”.
L’Agenzia delle Entrate verificherà, in fase di elaborazione, che l’importo del credito utilizzato non risulti superiore al massimo fruibile stabilito nel limite del 17.6668 per cento del totale, pena lo scarto del modello F24.
Sitografia
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