In un documento AdE le nuove compensazioni dei crediti

Un documento AdE – la circolare n. 16 del 28.6.2024 – dà indicazioni operative sulle novità nelle compensazioni dei crediti ex art. 1, co. da 94 a 98, Legge di Bilancio per il 2024 ed ex art. 4, co. 2 e 3, del Dl n. 39/2024 (c.d. “Decreto Agevolazioni”). Le misure entrano in vigore da oggi, 1° luglio 2024.

Il documento AdE di prassi offre indicazioni pratiche sulle misure appena entrate in vigore

D’ora in poi: è obbligo generalizzato l’utilizzo dei soli servizi telematici messi a disposizione delle entrate nel caso in cui le deleghe di pagamento contengano compensazioni di qualsiasi natura; non ci si può avvalere della compensazione “orizzontale” (o “esterna”) per i contribuenti che abbiano carichi affidati agli agenti della riscossione di importo complessivo superiore a 100mila euro.

Nell’ammontare dei debiti che rilevano per il raggiungimento di tale soglia rientrano:

– le iscrizioni a ruolo riguardanti le imposte erariali;

– i carichi affidati all’agente della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate (inclusi gli atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti) con termini di pagamento scaduti e non oggetto di sospensione giudiziale o amministrativa, di rateazione o di definizione agevolata per mezzo della Rottamazione-quater.

Gli atti di accertamento esecutivi, invece, vi concorrono se sono trascorsi 30 giorni dal relativo termine di pagamento.

L’inibizione riguarda i crediti erariali e quelli agevolativi, non anche i crediti maturati nei confronti di Inps e Inail. Quando, perciò, opera il divieto non è consentito esporre nella medesima delega di pagamento sia crediti Inps o Inail sia i crediti erariali per i quali lo stesso divieto opererebbe. 

Sitografia

www.agenziaentrate.it

www.fiscooggi.it

www.redigo.info