Nuove sanzioni per somministrazione, appalto e distacco illecito
Con la nota 1133 pubblicata il 24 giugno 2024 dall’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) si rendono note le nuove sanzioni in materia di esercizio non autorizzato della somministrazione, appalto e distacco illeciti, di rilievo esclusivamente penale.
Le nuove sanzioni trovano applicazione per le condotte poste in essere successivamente all’entrata in vigore del Dl 19/2024, del giorno 2 marzo 2024, mentre per tutte le condotte iniziate e esaurite prima della data indicata, continuerà ad applicarsi il precedente regime sanzionatorio amministrativo.
Sanzioni particolari di reati continuativi
I reati di somministrazione non autorizzata, appalto e distacco privi di requisiti di legge che hanno una struttura continuativa nel tempo – quindi iniziati prima del 2 marzo e proseguiti oltre – saranno soggetti alle nuove pene, di rilievo esclusivamente penale, stabilite dall’articolo 18, D.leg. n. 276/2003.
Ai fini del calcolo degli importi sanzionatori di carattere proporzionale, occorrerà tener conto anche di ciò che è avvenuto prima del 2 marzo 2024. La nota infatti riporta come sia necessario evidenziare che “la condotta precedente a tale data costituisce un elemento di valutazione della gravità dell’illecito, la quale determina una reazione sanzionatoria proporzionale e vincolata”.
Dunque, il periodo antecedente all’entrata in vigore della disposizione penale sarà utilizzato come elemento di qualificazione delle ammende nel nuovo sistema sanzionatorio a rilevanza penale, determinandone la gravità.
Sitografia: