Incentivo assunzioni: la maxi-deduzione 20% + 10%

Con il D.M. del 25.6.2024, il Ministero dell’Economia e delle Finanze – di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – detta le disposizioni di attuazione in materia di maggiorazione del costo ammesso in presenza di nuove assunzione: la regola prevede una maxi-deduzione 20% + 10%.

Il periodo di imposta riguarda quello successivo al 31 dicembre 2023.

Maxi-deduzione 20% + 10%: ambito di applicazione

L’agevolazione, rivolta ai titolari di reddito d’impresa e agli esercenti arti e professioni, prevede una maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione di un importo pari al 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale in presenza di nuove assunzioni a tempo indeterminato (anche a tempo parziale). La maxi-deduzione 20%+10% si applica ai lavoratori rientrati nelle categorie di maggiore tutela specificate nell’Allegato 1 dello stesso decreto.

In caso di conversione a tempo indeterminato di un contratto a tempo determinato, il costo da assumere ai fini del beneficio è quello sostenuto in relazione al contratto a tempo indeterminato a decorrere dalla data di trasformazione.

I beneficiari

Titolari di reddito di impresa ed esercenti arti e professioni, dunque, così definiti:

  • Titolari di reddito d’impresa (art. 5 – art. 73 TUIR):
    • società di capitali ed enti
    • enti non commerciali , limitatamente ai nuovi assunti utilizzati nell’esercizio dell’attività commerciale;
    • società ed enti non residenti, in relazione all’attività commerciale esercitata nel territorio dello Stato mediante una stabile organizzazione
    • società di persone ed equiparate
    • imprese individuali
  • Esercenti arti e professioni che svolgano attività di lavoro autonomo, anche in forma di associazione professionale o di società semplice (art. 54 del TUIR)

Gli esclusi. Non potranno fruire dell’agevolazione i soggetti non titolari di reddito di impresa ad esempio:

  • gli imprenditori agricoli che determinano il reddito ai sensi dell’art. 32 TUIR
  • coloro che svolgono attività commerciali occasionalmente

Le condizioni

L’agevolazione spetta ai soggetti che abbiano esercitato effettivamente l’attività nei 365 giorni antecedenti il 1° giorno del periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e alle imprese con periodo di imposta in corsa inferiore a 365 giorni ma attive da almeno 365 giorni.

Il beneficio compete solo se, al termine del periodo d’imposta agevolato, l’incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato è accompagnato dall’incremento del numero complessivo dei lavoratori dipendenti. In ogni caso, il Decreto specifica le varie casistiche e previsioni in tema di incremento occupazionale.

Come si determina la maggiorazione del costo del lavoro?

Il costo da assumere ai fini della determinazione della maggiorazione riguarda:

  • salari e stipendi, compresi gli elementi fissi e variabili, gli oneri sociali a carico del dipendente e le indennità
  • oneri sociali previdenziali e assicurativi a carico della società
  • accantonamenti ad eventuali fondi di previdenza diversi dal TFR previsti dai CCNL, dagli accordi di secondo livello o da norme aziendali interne

Gli oneri relativi ad altre voci del conto economico, ad esempio quelli relativi ai buoni pasto, alle spese per l’aggiornamento professionale, ai costi per i servizi di vitto e alloggio inerenti alle trasferte, i costi relativi alle auto aziendali in uso promiscuo.

Ai fini della determinazione del reddito, il costo del personale indi determinato è così maggiorato:

  • importo pari al 20%
  • ulteriore 10% del costo effettivamente sostenuto per assunzioni di dipendenti riconducibili alle categorie meritevoli di maggior tutela.

Sitografia

www.finanze.gov.it