Circolare annuale sugli indici ISA: normativa, applicazione e chiarimenti
Pubblicata nella giornata di ieri, 25 giugno 2024, l’importante circolare annuale sugli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per il periodo d’imposta 2023. La circolare, la numero 15 dell’Agenzia delle Entrate, fornisce le istruzioni operative in termini di uniformità d’azione e i necessari chiarimenti relativi alle norme che producono effetti sulla disciplina. Come di consueto, la circolare sugli ISA rappresenta un’occasione per fornire una rassegna dettagliata e sistematica degli atti normativi che hanno disciplinato la materia nei mesi successivi.
Gli ISA, come si legge nel documento, sono oggetto di una significativa attività di aggiornamento: questo è fondamentale se si considerano gli stessi come strumento per cogliere adeguatamente le peculiarità dei diversi comparti economici a cui si riferiscono. Dunque, riportare una panoramica sugli interventi normativi risulta necessario per comprendere gli effetti sulla disciplina degli ISA. Tra questi sono da ricordare alcuni articoli del decreto legislativo riguardante la “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari” (abbreviato “Decreto Adempimenti”) dell’8 gennaio 2024.
Decreto Adempimenti, disponibilità e riorganizzazione degli indici
Il “Decreto Adempimenti” risulta fondamentale per delineare il quadro completo. Gli articoli maggiormente significati ed esplicativi sono:
- l’articolo 5, per cui si deve adeguare la significatività degli ISA ai rilevanti cambiamenti della classificazione delle attività economiche che dovrebbero essere operativi dal prossimo anno. In particolare, il processo di revisione Ateco entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2025;
- l’articolo 6, che delinea invece l’incremento dei sistemi compilativi e prevede una messa a disposizione di molte più informazioni che dell’Agenzia delle Entrate fornisce ai contribuenti per l’applicazione degli indici. Questo avverrà anche sotto forma di dati precompilati, semplificando gli adempimenti dichiarativi in relazione all’applicazione degli ISA;
- l’articolo 7 introduce la fissazione di un termine stabilito per legge per la pubblicazione dei software ai fini dell’applicazione degli ISA. Per l’anno 2024, ad esempio, riporta come data ultima il 15 aprile 2025 (entro il mese di aprile del periodo d’imposta successivo a quello di applicazione degli ISA);
- l’articolo 14, infine, innalza le soglie per l’esonero dell’apposizione del visto di conformità. Nel primo caso, alza la soglia da 50.000 a 70.000 euro, sotto la quale non è richiesto il visto di conformità per la compensazione del credito IVA. Nel secondo caso, da 20.000 a 50.000 euro per compensazione imposte dirette e IRAP.
Applicazione degli ISA: posizione per i contribuenti
Per quanto riguarda gli adempimenti rivolti ai contribuenti nell’applicazione degli ISA, non si sono verificati sostanziali cambiamenti. Dunque, il documento si limita alla modifica della modulistica e all’ipotesi “agriturismo”.
Nella modulistica risulta confermata la consolidata struttura generale; unica aggiunta la si trova nel campo 2 del rigo F08, sotto la voce “Adeguamento valore esistenze iniziali“. Questo è servito per non far verificare un’anomalia su diversi indicatori: le rimanenze finali di un esercizio costituiscono le rimanenze iniziali dell’esercizio successivo, perciò l’introduzione di questo indicatore evita spiacevoli problematiche.
Ultimo chiarimento proposto dalla circolare tiene conto degli aspetti ISA in relazione all’attività agrituristica. Al riguardo, si è notato che:
- ai fini dell’esclusione dall’applicazione degli ISA, l’indirizzo consolidato di prassi è quello di identificare l’inizio attività con il momento dell’apertura della partita IVA;
- l’inizio dell’attività agrituristica è sempre successivo all’inizio dell’attività agricola, in quanto lo svolgimento dell’attività agrituristica è subordinato allo svolgimento in via principale di un’attività agricola e non richiede, pertanto, l’apertura di un’autonoma partita IVA.
Si valutano due ipotesi legate alla classificazione dell’attività agricola in concomitanza con attività di agriturismo. Nella prima ipotesi, l’avvio dell’attività agrituristica rappresenterebbe il primo periodo d’imposta di esercizio di una attività produttiva di un reddito di impresa che si andrebbe ad aggiungere ad una preesistente attività produttiva di un reddito agrario. Nel secondo caso il reddito è determinato analiticamente; pertanto, andandosi ad aggiungere una attività complementare a quella prevalente già esercitata, non ricorrerebbe l’ipotesi della causa di esclusione dell’inizio attività.
Sitografia