Redditi lavoro dipendente: indennità risarcitoria e tassazione

Con la Risposta n. 130, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti circa la disciplina fiscale applicabile all’indennità risarcitoria onnicomprensiva, riconosciuta ad un lavoratore somministrato quale risarcimento per la perdita di redditi da lavoro dipendente.

Lucro cessante, indennità risarcitoria e tassazione

Tale indennità, secondo quanto stabilito dall’art. 39 comma 2, D.Lgs. 81/15 e 13 ccnl, ristora totalmente la perdita di redditi da lavoro dipendente (lucro cessante).

L’Agenzia delle Entrate specifica che, secondo le disposizioni di cui all’art. 6 del Testo unico delle imposte sui redditi (d.P.R. n. 917/1986 – Tuir), le somme conseguite in sostituzione, in questo caso a titolo di indennità risarcitoria, costituiscono redditi e vanno perciò ricomprese nel reddito complessivo del soggetto percipiente ed assoggettate a tassazione.

L’indennità risarcitoria onnicomprensiva, con il fine di risarcire forfettariamente il danno subito dal lavoratore e traendo necessariamente origine dal rapporto di lavoro, costituisce dunque reddito da lavoro dipendente.

Principio di onnicomprensività

Il reddito da lavoro dipendente, infatti, è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro (art. 51 Tuir).

Di conseguenza, I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, […] e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati (art. 6 Tuir).

Sitografia

www.agenziaentrate.gov.it