Fino al 29 per l’invio dell’OT23 (sconto prevenzione)

Entro l’ultimo giorno di febbraio, le aziende che hanno effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono tenute all’invio, tramite procedura telematica, della richiesta di riduzione del premio per prevenzione ex art. 23 delle MAT (Dm 27 febbraio 2019). Il beneficio che ne deriva è la riduzione del tasso medio di tariffa, in aggiunta ai già fruibili in virtù delle attuali norme in materia.

La riduzione, a seconda delle dimensioni che l’azienda ha, va dal 5% al 28% del tasso medio dopo i primi due anni dalla data di inizio dell’attività della PAT (nei primi due vale l’8%); essa ha effetto, per il 2024, alla data di presentazione della domanda, ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno in uguale misura a tutte le voci della PAT.

Con l’OT23 anche altra documentazione probante

Vanno inoltrati, con il modulo OT23, anche tutti i documenti che provano gli interventi effettuati; a ogni intervento è attribuito, sul modulo, un punteggio la cui somma dev’essere 100.

Gli interventi interessati dal vantaggio contributivo sono quelli effettuati nel 2023.

Necessari i prerequisiti

Di seguito alcuni necessari prerequisiti:

regolarità contributiva e assicurativa alla data di adozione del provvedimento di accoglimento della domanda;

osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni e di salute sul lavoro, requisito realizzato se adempiute – alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda – tutte le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di salute sul lavoro;

applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Sitografia

www.inail.it