Inbreve. Chiusura fallimento in pendenza di giudizi. Dies a quo?
In tema chiusura del fallimento ”in pendenza di giudizi”, qual è il dies a quo ai fini dell’emissione della nota di variazione in diminuzione ex art. 26, c. 2, decreto n. 633/1972 (c.d. “decreto IVA“) ?
Applicando principi enucleati da precedente prassi agenziale all’ipotesi di chiusura del fallimento ”in pendenza di giudizi”, l’Amministrazione finanziaria (risposta a interpello n. 471/2023) trae la conclusione che le note di variazione emesse ex art. 26, c.2, del decreto IVA sopra richiamato, nella versione vigente ante 26 maggio 2021, potranno essere emesse, in linea generale, solo al termine dei giudizi pendenti, a seguito dell’esecutività dell’eventuale piano supplementare di riparto, momento in cui si avrà certezza delle somme definitivamente distribuite ai creditori.
Sitografia