FAQ sulla titolarità effettiva (da comunicare entro l’11 dicembre)

Le imprese tenute agli obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla propria titolarità effettiva ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del d.lgs. n. 231/2007, sono le imprese dotate di personalità giuridica tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese (società per azioni, società a responsabilità limitata, società a responsabilità limitata semplificata, società in accomandita per azioni, società cooperative, società consortili per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata). I suddetti obblighi non si applicano, pertanto, a titolo esemplificativo, alle società di persone e alle imprese individuali.

Così una delle quattordici FAQ dedicate alla titolarità effettiva.

L’aggancio che qui vien fatto è alla prima delle domande, cui viene data risposta che ai fini dell’individuazione del titolare effettivo nelle Pubbliche Amministrazioni trova applicazione il criterio residuale di cui all’articolo 20, comma 5, del d.lgs. richiamato, in base al quale esso coincide con il soggetto dotato di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell’ente pubblico. Ne deriva che l’individuazione in concreto del titolare effettivo nelle Pubbliche Amministrazioni è effettuata sulla base della verifica degli assetti organizzativi o statutari dell’ente.

Le FAQ – prevalentemente incentrate sulla identificazione della titolarità non unicamente nelle imprese e nelle Pa come sopra richiamate, sostano nei siti Internet di Bankitalia, MEF, UIF.

Comunicazione di titolarità effettiva. Save the date

Si tenga a mente che l’11 dicembre 2023 è la data entro cui dover effettuare la comunicazione.

Sitografia

www.bancaditalia.it