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Il decreto legislativo n. 184 del 25 settembre 2026 introduce nell’ordinamento italiano nuove disposizioni per rendere accessibili attraverso il Punto di accesso unico europeo (ESAP) le informazioni pubbliche riguardanti imprese, mercati finanziari e sostenibilità.
L’obiettivo è favorire l’accesso centralizzato alle informazioni, attraverso una piattaforma elettronica europea che consenta di reperire dati rilevanti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità.
Bilanci, relazioni e dati societari: le nuove disposizioni
Il decreto interviene su diverse norme nazionali per disciplinare la trasmissione delle informazioni destinate all’ESAP. Tra i documenti interessati rientrano i bilanci d’esercizio e consolidati, le relazioni sulla gestione, le relazioni di revisione e le informazioni relative alla rendicontazione di sostenibilità.
Per le imprese interessate dal decreto legislativo n. 125/2024, l’articolo 3 prevede, a partire dal 10 gennaio 2028, la trasmissione all’organismo di raccolta competente dei documenti individuati dalla norma, contestualmente alla loro pubblicazione.
Il provvedimento stabilisce inoltre obblighi informativi per diversi soggetti del settore finanziario. In specifici ambiti bancari, assicurativi e dei mercati dei capitali, le disposizioni prevedono ulteriori adempimenti con decorrenze differenziate, tra cui il 10 gennaio 2030.
Le informazioni devono rispettare i formati previsti dalla normativa europea ed essere corredate da metadati utili a identificare i soggetti interessati e la tipologia dei contenuti. In questo modo, il sistema punta a rendere i dati più facilmente reperibili e utilizzabili.
Organismi di raccolta e identificazione delle imprese
Il decreto individua anche gli organismi incaricati di raccogliere le informazioni da rendere accessibili attraverso l’ESAP. In base alle rispettive competenze, sono coinvolte autorità come Consob, Banca d’Italia e IVASS, oltre agli organismi individuati per le specifiche categorie di dati.
L’articolo 8 disciplina la notifica all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) della designazione degli organismi di raccolta, secondo le scadenze previste dalla normativa europea.
Un ulteriore adempimento riguarda l’identificativo della persona giuridica: l’articolo 9 stabilisce che ogni soggetto giuridico tenuto a trasmettere informazioni all’ESAP debba ottenerlo preventivamente, secondo quanto previsto dal regolamento UE 2023/2859.
Il decreto legislativo n. 184/2026 entra in vigore il 30 ottobre 2026. Le singole disposizioni operative prevedono, tuttavia, scadenze specifiche per le diverse categorie di informazioni e soggetti coinvolti.

