CIGS, aziende in crisi. Ancora esonero TFR e Ticket licenziamento
La Legge di Bilancio per il 2022 ha prorogato ancora, per gli anni 2022 e 2023, l’esonero:
– dal pagamento delle quote di accantonamento del TFR relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro;
– dal pagamento del contributo di cui all’articolo 2, comma 31, n. 92/2012 (c.d. ticket di licenziamento),
per le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, le quali abbiano usufruito del trattamento di integrazione salariale straordinaria negli anni 2019, 2020 e 2021, previa autorizzazione dell’INPS a seguito di apposita richiesta.
L’esonero opera ancora per il 2023
Limitatamente ai lavoratori ammessi al trattamento di CIGS, l’esonero trova applicazione anche per gli anni 2023 e 2024 e la sua applicazione deve essere richiesta al MLPS, unitamente alla domanda di autorizzazione del trattamento CIGS; il relativo decreto ministeriale di autorizzazione indica l’ammissione alle misure di esonero e la stima dei singoli oneri, individuando distintamente quelli relativi al TFR e quelli relativi al ticket di licenziamento, con separata evidenza per ogni anno di competenza.
Si ribadisce che le aziende che intendano richiedere gli esoneri devono fornire la stima del costo già in sede di accordo presso il Ministero, ossia:
a) la misura complessiva delle quote di accantonamento del TFR afferenti alla retribuzione persa nel corso dell’intero periodo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, distinta in relazione a ogni anno civile interessato dalla CIGS;
b) la misura complessiva del contributo (Ticket di licenziamento) da calcolare con riferimento all’anno civile in cui ricade la data di cessazione del trattamento straordinario di integrazione salariale.
Per quanto attiene alle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa, l’INPS – che, con messaggio n. 3779 del 30.10.2023, indica le procedure operative da dover seguire – ha precisato che, in relazione alle specifiche caratteristiche dell’azienda e alle scelte operate dal lavoratore, il TFR potrebbe seguire le seguenti destinazioni:
a. versamento ai fondi di previdenza complementare (l’Istituto provvede a trasferire il TFR maturato e afferente alla retribuzione persa nel corso dell’intero periodo di autorizzazione del trattamento al Fondo pensione di destinazione);
b. versamento al Fondo di Tesoreria (l’Istituto provvede al pagamento diretto al lavoratore alla fine del periodo di CIGS autorizzata);
c. accantonamento presso il datore di lavoro (anche qui, l’INPS provvede al pagamento diretto al lavoratore alla fine del periodo di CIGS autorizzata).
Sitografia
www.inps.it