Completo riscontro dei dati personali

Il lavoratore deve poter accedere in modo completo ai propri dati personali, anche ove si tratti di dati contenuti nella relazione dell’agenzia investigativa incaricata dall’azienda di raccogliere informazioni sul suo conto.

Così il Garante Privacy nella newsletter pubblicata l’11 settembre 2023, una volta accertata l’illiceità del trattamento dei dati effettuato da un’azienda, poi sanzionata.

L’Autorità è intervenuta a seguito del reclamo di un dipendente che non otteneva completo riscontro alle richieste di accesso ai propri dati personali, avanzate dopo il ricevimento di una contestazione disciplinare nella quale erano contenuti puntuali riferimenti ad attività extra lavorative, cui era seguito il licenziamento.

Nel provvedimento, il Garante ha stabilito che l’azienda aveva l’obbligo di fornire al lavoratore tutti i dati raccolti con la relazione investigativa, compresi quelli che non erano stati trasferiti nella contestazione disciplinare (fotografie, una rilevazione Gps, descrizioni di luoghi, persone e situazioni), conformemente agli artt. 12 e 15 del Regolamento. Informazioni che, in ipotesi, avrebbero anche potuto essere utili per l’esercizio del diritto di difesa.

Garante. Senza mezzi termini: completo riscontro del titolare dei dati personali

Inoltre, dal canto suo l’azienda, nei riscontri forniti al lavoratore, non aveva fatto cenno alla relazione investigativa né motivato in alcun modo il diniego di accesso ai dati contenuti in questo documento, violando in tal modo anche il principio di correttezza.

Il titolare del trattamento? E’ tenuto a fornire l’accesso

L’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (GPDP), quindi, ricordando che il titolare del trattamento è tenuto a fornire l’accesso ai dati personali dell’interessato in forma completa e aggiornata (indicando pure l’origine dei dati, qualora non siano raccolti direttamente dal titolare del trattamento presso l’interessato), ha irrogato all’azienda una sanzione di 10mila euro.

E’, dunque, un sì pieno all’accesso del lavoratore dipendente alla relazione investigativa voluta dall’azienda, quand’egli lo chieda.

Sitografia

www.garanteprivacy.it