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  Lavoro  Caldo estremo nei luoghi di lavoro, lente su datore e preposto
Lavoro

Caldo estremo nei luoghi di lavoro, lente su datore e preposto

redazioneredazione—Luglio 9, 2026
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L’attività di vigilanza sul rischio da stress termico deve muoversi nel solco tracciato dalle note ispettive che vanno dal 2021 al 2023, cui si aggiungono le disposizioni vincolanti del D.M. n. 95/2025 (Protocollo quadro per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro), il quale impone il superamento dell’approccio emergenziale a favore di una pianificazione aziendale sistematica e strutturata, ad opera del datore e a cura del preposto. 

L’incremento della frequenza e dell’intensità dei fenomeni climatici estremi impone una particolare attenzione ai rischi da stress termico ambientale, che devono essere oggetto di specifica valutazione ai sensi del d.lgs. n. 81/2008. 

Nel corso degli accessi ispettivi effettuati nel periodo estivo, con particolare attenzione ai settori dell’edilizia, dell’agricoltura, della logistica e dei lavori stradali, rider, il personale ispettivo dovrà considerare prioritario l’accertamento delle misure adottate dal datore di lavoro per prevenire i danni da calore e insolazione.

 Nel corso dell’attività di vigilanza dovranno essere verificati:  

  • valutazione del Rischio (DVR): verificare se il datore di lavoro ha integrato il DVR con il rischio specifico prevedendo adeguate misure di mitigazione;  
  • organizzazione del Lavoro: accertare la eventuale rimodulazione degli orari di lavoro (es. anticipazione del turno all’alba, sospensione nelle ore centrali 12:00 – 16:00);  
  • pause e rotazione: verificare l’effettiva concessione di pause strutturate in aree ombreggiate o rinfrescate e la rotazione dei lavoratori nelle mansioni più gravose;
  •  idratazione e DPI: controllare la disponibilità di acqua fresca nei cantieri/campi e l’uso di indumenti di lavoro leggeri, traspiranti e coprenti; 
  • formazione e Informazione: accertarsi che i lavoratori (e i preposti) siano stati informati sui sintomi del colpo di calore e sulle procedure di primo soccorso;
  • sorveglianza Sanitaria Mirata: accertare il coinvolgimento del Medico Competente nell’individuazione di prescrizioni o limitazioni specifiche per i lavoratori considerati “fragili” o maggiormente esposti agli effetti del caldo; 
  • coinvolgimento dei Rappresentanti dei Lavoratori (RLS/RLST): verificare la consultazione del rappresentante dei lavoratori per la valutazione dei rischi. 

Pertanto, dovrà essere verificata l’effettiva attuazione delle misure organizzative e procedurali previste dal datore di lavoro, quali la rimodulazione degli orari di lavoro, l’anticipazione o il posticipo delle lavorazioni maggiormente gravose, la predisposizione di aree ombreggiate o climatizzate per le pause, la disponibilità di acqua potabile, l’informazione e la formazione dei lavoratori e la sorveglianza sanitaria dei soggetti maggiormente esposti.

Gli obblighi che gravano su datore e preposto

Un comunicato INL dell’8 luglio 2026 richiama altresì quanto chiarito con la nota prot. n. 5291 del 21 luglio 2023, secondo cui il datore di lavoro, nell’ambito degli obblighi di cui al d.lgs. n. 81/2008, deve valutare l’adozione di tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie, inclusa la sospensione temporanea delle attività lavorative in presenza di condizioni climatiche tali da determinare un rischio non accettabile per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Analogo obbligo di intervento grava sul preposto ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 81/2008, ove ricorrano condizioni di pericolo rilevate durante l’attività di vigilanza.

8 luglio 2026caldoComunicatodatoreINL
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