CCNL Edilizia Artigiana e PMI: aggiornamento contrattuale
Anaepa Confartigianato Edilizia, CNA Costruzioni, Fiae-Casartigiani, Claai Edilizia e le OO.SS. Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil hanno ridefinito il perimetro contrattuale del campo di applicazione del CCNL Edilizia Artigiana e PMI, aggiornando inoltre la classificazione del personale e la disciplina dell’apprendistato. Le novità introdotte trovano applicazione alla data di sottoscrizione e diventano parte integrante del CCNL del 4 maggio 2022.
Il campo di applicazione
Le Parti hanno provveduto ad aggiornare e razionalizzare le attività relative alla sfera di applicazione, specificando le seguenti attività:
- progettazione e costruzione
- ristrutturazione, manutenzione, risanamento conservativo e ripristino, efficientamento energetico, edilizia antisismica
- progettazione e posa in opera
- costruzione e manutenzione servizi
- costruzione e manutenzione infrastrutture e reti di servizi
- movimento terra e aree boschive
- opere marittime e lagunari
- opere di demolizione e rimozione
- opere di restauro, risanamento conservativo e corredo urbano
La classificazione del personale
L’aggiornamento contrattuale del CCNL Edilizia Artigiana e PMI prevede l’introduzione e l’aggiornamento delle figure professionali anche in relazione alle nuove tecnologie di costruzione:
- inserite nei livelli 7, 6 e 5 qualifiche relative al cantiere e alle lavorazioni del restauro e dell’archeologia;
- nei livelli 4 e 3 è stata introdotta la figura professionale di climber, lavoratore in fune, con mansioni di addetto ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi;
- sono stati riconosciuti, inoltre, livelli superiori per alcune mansioni.
Disciplina dell’apprendistato professionalizzante
Nell’Allegato D del Verbale di accordo sottoscritto per l’aggiornamento contrattuale del CCNL Edilizia Artigiana e PMI trova spazio una nuova regolamentazione da applicare ai rapporti di apprendistato stipulati a far data dal 1 ottobre 2023.
L’aumento delle percentuali retributive per i gruppi 2 e 4 prevede la seguente progressione:
Gruppi | I sem. | II sem. | III sem. | IV sem. | V sem. | VI sem. | VII sem. | VIII sem. | IX sem. | X sem. |
1° | 74 | 76 | 79 | 79 | 86 | 86 | 91 | 91 | 96 | 96 |
2° | 74 | 76 | 79 | 79 | 86 | 86 | 91 | 91 | 96 | – |
3° | 74 | 76 | 79 | 79 | 86 | 86 | 91 | 96 | – | – |
4° | 74 | 76 | 79 | 86 | 91 | 96 | – | – | – | – |
Apprendistato professionalizzante specialistico
Con lo scopo di promuovere percorsi di specializzazione professionale, le Parti hanno definito un nuovo specifico percorso formativo.
Il piano formativo individuale ha come obiettivo quello di fornire all’apprendista le competenze necessarie a svolgere mansioni riferibili ad elevate qualifiche: le Scuole Edili metteranno a disposizione corsi professionalizzanti usufruibili gratuitamente dall’impresa e sarà possibile prevedere corsi professionalizzanti e di aggiornamento entro 36 mesi dalla trasformazione del contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato.
Le percentuali da applicare agli apprendisti assunti in applicazione della nuova disciplina sono le seguenti:
Gruppi | I anno | II anno | III anno | VII sem. | VIII sem. | IX sem. |
1° Sp. | 78 | 80 | 86 | 91 | 96 | 96 |
2° Sp. | 78 | 80 | 86 | 91 | 96 | – |
3° Sp. | 78 | 80 | 86 | 91 | – | – |
CCNL Edilizia Artigiana e PMI_ Verbale di accordo 05092023
Sitografia
www.filleacgil.net