Inbreve. Deposito fiscale: in GU il decreto che integra il Testo unico

É pubblicato nella G. U. n. 124 del 29.5.2023 il decreto del Vice Ministro dell’economia e delle finanze previsto dal Testo unico delle accise, che reca: “Modalità attuative dell’articolo 23, comma 12, del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative”.

L’intervento di modifica risponde alla necessità di integrare la disciplina sull’operatività in regime di deposito fiscale dei depositi commerciali di modesta capacità di stoccaggio, prevedendo un’alternativa alla mera sospensione della relativa autorizzazione che dia una concreta possibilità, agli esercenti di tali depositi, di riuscire effettivamente a ripristinare le condizioni richieste dal Testo unico sopra richiamato, in particolare quella attinente alla soglia del trenta per cento del totale delle estrazioni di un biennio.

Il decreto del 17 maggio 2023 disciplina, nello specifico, le modalità attuative previste dal Testo unico delle accise in relazione alle imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, con particolare riguardo a quelle relative alla prestazione della garanzia quale condizione per la prosecuzione, in via transitoria, dell’attività in regime di deposito fiscale in assenza delle condizioni previste dal medesimo Testo unico.

Nei 12 mesi di prosecuzione transitoria dell’attività consentita, la garanzia deve risultare pari al 100% dell’accisa dovuta sui prodotti energetici estratti dal deposito fiscale nel mese solare precedente; a tal fine, ove necessario, l’esercente adegua la garanzia perché risulti sempre conforme.

La garanzia è adeguata in denaro o in titoli di Stato al valore nominale. Spetta all’esercente comunicare all’Ufficio competente ogni avvenuto adeguamento della garanzia entro il primo giorno lavorativo successivo.

Sitografia

www.mef.gov.it

www.gazzettaufficiale.it