Ricorsi amministrativi Comitati dell’INPS, il nuovo regolamento

Con la circolare n. 48 del 17.5.2023, INPS illustra i contenuti del nuovo regolamento recante disposizioni in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell’INPS, approvato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 18.1.2023.

Il nuovo regolamento

L’adozione del nuovo Regolamento, consente di disciplinare in un’unica fonte il contenzioso amministrativo relativo a tutte le gestioni previdenziali dell’INPS, a supporto dell’attività dei Comitati e nell’ottica di una significativa deflazione del contenzioso giurisdizionale, tenendo conto, tra l’altro, di quanto indicato dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza nella Relazione programmatica 2023-2025.

Nuovo regolamento: esigenza di concentrazione

La soppressione di alcuni Enti previdenziali e la conseguente attribuzione delle relative funzioni all’INPS, seguite dall’ampliamento del numero dei Comitati che operano presso l’Istituto, hanno fatto emergere l’esigenza di concentrare in un unico regolamento la disciplina in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell’INPS.

Sfera applicativa del nuovo regolamento

Nel Regolamento, sono disciplinate le procedure sulla trattazione e definizione dei ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati che operano presso l’Istituto a livello sia centrale che periferico, compresi i Comitati di vigilanza delle gestioni autonome. Sono state altresì introdotte:

  • specifiche disposizioni relative al riesame dei provvedimenti di concessione di competenza delle Commissioni provinciali Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA);
  • dei Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà bilaterali;
  • l’ambito di applicazione del regolamento è stato esteso anche ai ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti in materia di prestazioni previdenziali ed entrate contributive relative al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo e al Fondo Pensione Lavoratori Sportivi.

Direzioni e ricorsi giacenti

Ai fini della definizione dei ricorsi giacenti, le Direzioni centrali provvederanno all’invio alla Direzione regionale competente dei ricorsi attualmente a proprio carico, tramite la procedura DICAWEB che sarà opportunamente implementata. Per i ricorsi avverso i provvedimenti adottati dall’INPS nelle materie di competenza dei Fondi di solidarietà bilaterali e del Fondo di integrazione salariale, si applicano le disposizioni di cui ai Titoli da I a VI del medesimo Regolamento.

Presentazione del ricorso: procedura

I ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati e delle Commissioni che operano presso l’Istituto a livello centrale e periferico, devono essere presentati esclusivamente per via telematica:

  • direttamente dall’interessato;
  • per il tramite degli Istituti di patronato;
  • altri intermediari abilitati.

Assistenza da parte di un Istituto di patronato, altro intermediario abilitato o persona incapace

Il ricorso deve recare la firma del rappresentante dell’Istituto di patronato o del mandatario, al quale deve essere stato rilasciato (in fase di ricorso ovvero anche in una fase precedente) regolare mandato da allegare al ricorso medesimo. In caso di persona incapace Il ricorso dovrà essere sottoscritto dal rappresentante legale.

Trasmissione per via telematica

Il ricorso trasmesso per via telematica direttamente dall’interessato, si intende validamente presentato anche se non sottoscritto. Nel caso in cui manchi la procedura telematica dedicata, l’utilizzo di altre forme di comunicazione telematica certificata (PEC), utilizzabile da parte del ricorrente o dell’intermediario abilitato, garantisce la riferibilità al ricorrente solamente se il ricorso riporta la firma olografa dello stesso e la scansione del documento d’identità. Sempre in via telematica:

  • devono essere presentati i ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti in materia di prestazioni previdenziali ed entrate contributive relative al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo;
  • devono essere presentati i ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti in materia di prestazioni previdenziali ed entrate contributive relative al Fondo Pensioni per gli Sportivi Professionisti.  

Si chiarisce

I ricorsi possono essere proposti sia dalle persone fisiche, sia da persone giuridiche pubbliche o private, nella cui sfera giuridica sono diretti a produrre effetti i provvedimenti dell’Istituto.

Nuovo regolamento, nuovi termini di presentazione del ricorso

Il regolamento prevede termini di presentazione diversificati. Si precisa che non si computa il giorno in cui cade il momento iniziale del termine e se il termine scade in giorno festivo è prorogato al giorno seguente non festivo.

In particolare

Il provvedimento emesso dall’Istituto può essere impugnato entro 90 giorni dalla sua ricezione, fatto salvo il termine ridotto di 30 giorni per la presentazione del ricorso ai Comitati di vigilanza, per i ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti in materia di prestazioni previdenziali ed entrate contributive relative al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo e al Fondo Pensioni per gli Sportivi Professionisti, nonché, per i ricorsi al Comitato amministratore della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti avverso il provvedimento di rigetto della domanda di trattamento di integrazione salariale ordinaria. 

Termini per la proposizione dei ricorsi ai Comitati di vigilanza

Per i provvedimenti di pensione il termine per proporre ricorso decorre dalla data di ricezione del primo pagamento della prestazione, salvo che il provvedimento risulti spedito con l’utilizzo di posta raccomandata.

Termine avverso i prospetti di liquidazione del TFS/TFR dei dipendenti pubblici

Nell’ottica della semplificazione dei processi di lavoro e della diffusione degli strumenti tecnologici nel campo della comunicazione, l’Istituto ha provveduto all’aggiornamento dei servizi online, rendendo disponibile in formato telematico il prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio (TFS) e del trattamento di fine rapporto (TFR) dei dipendenti pubblici, attualmente disponibili nell’area riservata sezione MyINPS, sezione Fascicolo previdenziale del cittadino, del sito INPS. Pertanto, il termine di 30 giorni per la proposizione del ricorso avverso i prospetti di liquidazione del TFS/TFR dei dipendenti pubblici deve essere calcolato dalla data in cui l’utente ha preso visione del provvedimento nel “Fascicolo previdenziale del cittadino”.

Mancata adozione del provvedimento

In caso di mancata adozione del provvedimento da parte della Struttura territoriale, il termine entro il quale è possibile presentare ricorso amministrativo decorre dal 121° giorno successivo a quello della presentazione della domanda, salvo non sia diversamente previsto.

Ricorsi presentati ai Comitati centrali e periferici della gestione dei lavoratori privati

E’ stabilito che il decorso del termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso amministrativo avverso il provvedimento “espresso” o “tacito” dell’Istituto costituisca condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale. Pertanto, in caso di mancata adozione del provvedimento, trova applicazione la disciplina del silenzio significativo secondo il quale, in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, la richiesta all’Istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione, senza che l’Istituto si sia pronunciato.

Nuovo regolamento, settore agricolo

Specifiche disposizioni sono dettate dal Regolamento anche in materia di ricorsi relativi ai trattamenti di integrazione salariale del settore agricolo. Infatti, si stabilisce che avverso la deliberazione di diniego della Commissione provinciale CISOA, è ammesso ricorso da parte dell’istante, entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento, dinanzi al Comitato amministratore della Gestione Prestazioni Temporanee ai Lavoratori Dipendenti.

Ulteriormente

Entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla data della deliberazione, può presentare ricorso ciascuno dei componenti della Commissione provinciale, compreso il Direttore territoriale competente o suo delegato, purché nel corso della votazione abbia motivato il proprio dissenso e ne abbia chiesto l’annotazione a verbale. In tale ultimo caso, l’ufficio competente provvede a notificare il ricorso stesso al soggetto (lavoratore o datore di lavoro) istante.

Comitati Fondi di solidarietà bilaterali e del Fondo di integrazione salariale

Il ricorso avverso i provvedimenti adottati dall’INPS nelle materie di competenza dei Comitati dei Fondi di solidarietà bilaterali e del Fondo di integrazione salariale deve essere presentato entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento stesso.

Tabella illustrativa

TIPO DI RICORSOTERMINEDECORRENZA
Ricorso ai Comitati periferici/centrali della gestione lavoratori privati90 giorni Dalla data di ricezione del provvedimento (art. 4, comma 1) o, in caso di mancata adozione del provvedimento da parte della sede, dal 121° giorno successivo a quello della presentazione della domanda, salvo non sia diversamente previsto (art. 4, comma 2) 
Ricorso ai Comitati di vigilanza30 giorni Dalla data di ricezione del provvedimento. Non trova applicazione l’articolo 4, comma 2 (art.4, comma 3) 
 Ricorsi avverso i provvedimenti in materia di prestazioni previdenziali ed entrate contributive relative al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo e al Fondo Pensioni per gli Sportivi Professionisti 30 giorniDalla data di ricezione del provvedimento (art. 4, comma 4)
 Ricorso al Comitato amministratore della Gestione Prestazioni Temporanee ai Lavoratori Dipendenti avverso il provvedimento di rigetto della domanda di trattamento di integrazione salariale ordinaria 30 giorniDalla data di ricezione del provvedimento (art. 5, comma 1)
 Ricorso presentato dall’istante al Comitato amministratore della Gestione Prestazioni Temporanee ai Lavoratori Dipendenti avverso la deliberazione di diniego della Commissione provinciale Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA) 30 giorniDalla data di ricezione del provvedimento (art. 6, comma 1)
 Ricorso presentato da ciascuno dei componenti avverso la deliberazione di diniego della Commissione provinciale Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA) 30 giorni Dalla data della deliberazione (art. 6, comma 1) 
 Ricorso avverso i provvedimenti adottati nelle materie di competenza dei Fondi di solidarietà bilaterali e del Fondo di integrazione salariale 30 giorniDalla data di ricezione del provvedimento (art. 21)

Sulla nuova tempistica illustrata, si precisa

Per evitare che i datori di lavoro, facendo affidamento sul più ampio arco temporale a loro disposizione per la proposizione del ricorso, incorrano in incolpevoli decadenze, si precisa che la nuova tempistica troverà applicazione con riferimento ai provvedimenti di diniego notificati successivamente alla data di pubblicazione della circolare in argomento.

Per i provvedimenti già notificati anteriormente alla predetta data, resta confermato il termine di 60 giorni per la proposizione dell’impugnativa in via amministrativa.

Trasmissione dei ricorsi presentati

Gli Uffici riceventi, trasmettono con cadenza mensile al Comitato competente l’elenco dei ricorsi presentati. Nel caso in cui il ricorso sia indirizzato a un Comitato diverso da quello competente, lo stesso dovrà intendersi validamente presentato e l’Ufficio ricevente dovrà provvedere a trasmetterlo tempestivamente all’Ufficio competente, perché venga sottoposto alla decisione del Comitato correttamente individuato.

Cause di inammissibilità

Il ricorso è inammissibile:

  • qualora sia presentato in forma cartacea;
  • sia rivolto a impugnare un atto emanato da un soggetto diverso dall’Istituto;
  • sia carente di uno o più elementi essenziali, tratti di materia non riconducibile all’ambito di competenza dell’Istituto;
  • sia presentato prima che sia emesso il provvedimento e non siano ancora scaduti i termini normativamente previsti per l’emissione del provvedimento;
  • sia presentato da persona non legittimata ad agire;
  • sia presentato in difetto di interesse concreto e attuale, avverso un provvedimento sul quale il Comitato si sia già pronunciato;
  • sia presentato oltre i termini di decadenza dell’azione giudiziaria stabiliti dalle norme applicabili alla fattispecie.

Cause di improcedibilità

Il ricorso è invece improcedibile:

  • qualora, successivamente alla presentazione, sopravvengano cause che facciano venire meno l’interesse concreto e attuale alla modifica del provvedimento impugnato;
  • qualora intervenga una pronuncia giudiziale di merito, anche non definitiva, relativa al medesimo oggetto del ricorso.

Istruttoria del ricorso

All’istruttoria del ricorso amministrativo provvedono le Strutture territoriali competenti o le Direzioni centrali nelle materie di propria competenza, le quali, al termine dell’istruttoria, trasmettono il relativo fascicolo elettronico alla Segreteria del Comitato competente. Il Comitato ricevente potrà richiedere ulteriori approfondimenti istruttori alle Strutture territoriali/Direzioni centrali competenti e la relativa richiesta deve essere evasa entro 30 giorni.

Decisione del ricorso

Il ricorso deve essere deciso entro il termine di 90 giorni decorrente dalla data di ricezione dello stesso. Tuttavia, il Comitato può esaminare i ricorsi e assumere le relative decisioni anche dopo la scadenza del suddetto termine. Le Commissioni deliberanti, nel decidere i ricorsi concernenti le prestazioni di competenza, decidono anche le eventuali pregiudiziali questioni di natura contributiva, salvo che le stesse non rientrino nella competenza di soggetti diversi dall’Istituto o riguardino questioni generali in materia di interpretazione normativa.

Sospensione e revoca delle deliberazioni

Nei casi di illegittimità, l’esecuzione delle decisioni assunte dai Comitati centrali e dai Comitati provinciali può essere sospesa entro 5 giorni dalla data della relativa deliberazione, rispettivamente, dal Direttore generale e dal Direttore territoriale competente o suo delegato.

Comunicazioni

La Direzione centrale o la Struttura territoriale competente devono comunicare tempestivamente il provvedimento di sospensione al ricorrente, all’Istituto di patronato o ad altro intermediario abilitato, nonché al Presidente del Comitato centrale o periferico deliberante.

Prescrizione e decadenza

Durante la fase istruttoria, ai fini della decisione di merito è sempre necessaria la verifica dei termini di decadenza dall’azione giudiziaria e/o prescrizione del diritto stabiliti dalle norme applicabili alle singole fattispecie.

Monitoraggio e gestione delle giacenze

Ai fini del deflazionamento del contenzioso giudiziario, con frequenza periodica verrà effettuato un monitoraggio dell’andamento del contenzioso amministrativo per avviare analisi e azioni finalizzate all’adozione di linee omogenee di reazione e di eventuali indirizzi in materia di autotutela.

Sitografia

www.inps.it

www.dottrinalavoro.it

Cecilia Valente