Tavolo tecnico CdL-INPS a tema lavoro. Due punti nodali
In una nota – Protocollo U n. 2023/0002907 del 28/04/2023 – gli argomenti discussi nell’incontro con sede un Tavolo tecnico tra il CNO dei Consulenti del Lavoro e l’INPS. Le aree? Imposta di bollo sulle parcelle dei contribuenti in regime forfetario e risvolti previdenziali, da un lato; la base imponibile previdenziale per i lavoratori autonomi impatriati, dal’altro.
Al Tavolo due chiarimenti
Sulla prima questione – Imposta di bollo – non vi sono pubblicazioni Inps sui risvolti previdenziali della questione (Agenzia delle entrate – risposta n. 428/2022), circa il trattamento del bollo addebitato al cliente sulla parcella dei lavoratori autonomi in regime forfettario.
In richiamo alla risposta n. 428/2022, l’INPS ne riporta il testo nella parte che più interessa, ovvero l’ultimo capoverso – che recita “….si ritiene che l’importo del bollo addebitato in fattura al cliente assuma la natura di ricavo o compenso e concorra alla determinazione forfettaria del reddito soggetto ad imposta sostitutiva (…)” – chiarendo in più che lo stesso diventa base imponibile previdenziale per i lavoratori autonomi impatriati.
Il CNO ha sottoposto all’Istituto il caso dei lavoratori iscritti alla gestione dei lavoratori autonomi e alla gestione separata Inps beneficiari della riduzione fiscale per impatriati, con riferimento all’impatto previdenziale del regime di favore in oggetto. Se il beneficio fiscale per gli impatriati, nell’attuale versione (art. 16 del D.Lgs. 147/2015), riguarda sul piano fiscale sia i lavoratori dipendenti, sia i lavoratori autonomi, ma anche i titolari di redditi d’impresa che abbiano trasferito la residenza in Italia, dopo un periodo all’estero non inferiore a due anni, su quello contributivo sembrerebbero rilevarsi delle differenze applicative non banali fra dipendenti e autonomi e sulle rispettive pensioni future.
Invero, nel caso dei lavoratori dipendenti, i datori di lavoro fin dalla prima versione del decreto internazionalizzazione hanno interpretato la riduzione del reddito complessivo sul piano esclusivamente fiscale, derogando al principio dell’armonizzazione delle basi imponibili.
Nel caso dei lavoratori autonomi iscritti a gestione separata, così come dei titolari di reddito d’impresa iscritti alla gestione dei lavoratori autonomi, la denuncia contributiva è curata dagli stessi assicurati in sede di dichiarazione reddituale, con particolare riferimento al quadro RR del modello Redditi PF.
Il comma 29, dell’art. 2 della legge n. 335/95, dispone che il contributo è “…. applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi”.
La norma che ha previsto il regime speciale per i lavoratori impatriati, secondo l’Istituto, non ha avuto necessità di ulteriori precisazioni in quanto le disposizioni istitutive relative alle modalità di determinazione della base imponibile previdenziale non sono state oggetto di modifiche nel corso degli anni: “è base imponibile previdenziale il reddito determinato ai fini dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche” (il reddito, cioè, che il contribuente riporta nel quadro RN per il calcolo delle imposte dovute).
Integrando la norma con quanto disposto nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi quadro RE e quadro RR sez. II è ancora più evidente l’esatta coerenza tra imponibile fiscale e imponibile previdenziale.
Per le gestioni speciali artigiani e commercianti, poiché l’agevolazione prevista dalla norma consiste nel considerare il reddito d’impresa in misura inferiore a seconda della casistica in cui versa il contribuente, e lo stesso viene riportato nel quadro RR della dichiarazione fiscale, tale valore dovrà essere considerato quale base imponibile.
Alessia Lupoi
Sitografia
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