Imprese gasivore: incremento del 30% nei contratti di fornitura a prezzo fisso

Attraverso la risposta a interpello n. 316 dell’8.5.2023, Agenzia delle Entrate ha munito le imprese gasivore di istruzioni ben precise per calcolare l’incremento del 30% nei contratti di fornitura a prezzo fisso.

Imprese gasivore, cosa a loro favore

Secondo il decreto Sostegni­ ter, è previsto un credito d’imposta in misura pari al 10% delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale, acquistato ed effettivamente utilizzato nel primo trimestre 2022, in favore delle imprese gasivore, cioè quelle imprese a forte consumo di gas naturale.

Quando spetta il contributo

Il contributo in questione, spetta nel caso in cui il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all’ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI­GAS), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Imprese gasivore, la proroga

Successivamente, il credito d’imposta è stato prorogato:

  • per il secondo trimestre 2022, con il decreto Energia, nella misura del 15%, poi rideterminata nella misura del 20% dal decreto Ucraina e nella misura del 25% dal decreto Aiuti;
  • per il terzo trimestre 2022, con il decreto Aiuti­bis, nella misura del 25%;
  • per i mesi di ottobre e novembre 2022, con il decreto Aiuti­ter, nella misura del 40%;­
  • per il mese di dicembre 2022, con il decreto Aiuti­quater, nella misura del 40%;­
  • per il primo trimestre 2023, con la legge di Bilancio 2023, nella misura del 45%.

Indicatore di riferimento

La normativa di riferimento ha individuato, come indicatore del prezzo di riferimento del gas naturale, un ammontare calcolato in base alla media dei prezzi di riferimento del MI­GAS. In tal in modo, il calcolo dello scostamento, che dimostra l’esistenza di un incremento del predetto valore, non consente rinvii al costo effettivamente sostenuto dalle imprese gasivore e deve essere operato con riguardo:

  • alla media dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI­GAS), relativa al periodo di riferimento delle singole disposizioni agevolative;
  • al medesimo prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Imprese gasivore e incremento del 30%

La norma sul credito d’imposta per imprese gasivore prevede che l’incremento del 30% vada calcolato sulla media dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI­GAS). Per questo motivo, il contribuente dovrà basarsi sul criterio di confronto stabilito dalle singole disposizioni al momento vigenti, senza poter far riferimento al fatto che il suo specifico contratto di fornitura del gas naturale sia stato stipulato a un prezzo fisso nel periodo di riferimento del credito.

Sitografia

www.agenziaentrate.gov.it

www.fiscooggi.it