Fondi paritetici interprofessionali: stabiliti criteri e modalità di rimborso

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 21.4.2023, il decreto 14.3.2023 con la definizione dei criteri e delle modalità di rimborso, per le annualità 2022 e 2023, delle risorse in favore dei fondi paritetici interprofessionali.

Fondi paritetici interprofessionali, in generale

Il concetto di formazione dei dipendenti è di fondamentale importanza. Lavoratori sempre aggiornati e soddisfatti delle attività predisposte per loro dai datori, sono il primo passo verso un miglioramento della produttività e della competitività aziendale. I fondi paritetici interprofessionali garantiscono alle risorse in azienda un aggiornamento continuo in ottica di sviluppo personale.

Fondi paritetici interprofessionali, nello specifico

I Fondi finanziano percorsi di incremento delle professionalità rivolti a lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro e mirano a favorirne il mantenimento del livello occupazionale nell’impresa. I percorsi contribuiscono anche alla realizzazione delle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione dei lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie.

Fondi paritetici, le risorse in favore

Le risorse concernenti l’annualità 2023, sono assegnate secondo la seguente procedura:

  • un acconto pari al 60 per cento del contributo è erogato in base all’adozione degli atti di programmazione dei percorsi di incremento delle competenze per l’ammontare degli importi ripartiti;
  • il saldo nel limite del restante 40 per cento del contributo è erogato in base ai controlli e alla rendicontazione finale delle attività da parte dei Fondi.

Per l’attuazione degli interventi il Decreto Ministeriale destina un investimento di 120 milioni di euro per il 2022 e il 2023.
Le risorse verranno assegnate annualmente tra i fondi, con esclusione dei fondi relativi ai dirigenti e senza tener conto di eventuali sezioni speciali dei dirigenti costituite ad hoc, in proporzione alla media degli ultimi due anni di gettito assegnato dall’INPS a ciascun Fondo.

Criteri

I Fondi provvedono alla richiesta dell’acconto entro e non oltre nove mesi dalla data di assegnazione delle risorse.

Ai fini dell’erogazione del saldo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali provvede all’erogazione delle somme su domanda dei fondi corredata da un report di sintesi degli interventi rendicontati e dei controlli sulle operazioni svolte. Al report dovrà essere allegata anche una relazione sintetica descrittiva degli esiti degli interventi finanziati.

Modalità di rimborso

I fondi provvedono alla richiesta del saldo entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di assegnazione delle risorse e la mancata trasmissione della documentazione autorizza il Ministero del lavoro alla eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate da parte dei fondi.

Sitografia

www.gazzettaufficiale.it

www.lavoro.gov.it

www.dottrinalavoro.it

Cecilia Valente