Congedo di paternità: obbligatorio il ticket di licenziamento
Con il Messaggio n. 1356 del 12.4.2023, INPS specifica in merito al congedo di paternità, soffermandosi in particolar modo sull’obbligatorio ticket di licenziamento nei casi di dimissioni del lavoratore durante la fruizione del congedo in questione.
Congedo di paternità: la novità
L’applicazione dell’art. 2, lettera c), del Dlgs 30 giugno 2022, n. 105, ha introdotto all’art. 27 -bis del Dlgs 26 marzo 2001, n. 151, la nuova disciplina del congedo di paternità obbligatorio, applicabile al lavoratore dipendente, padre adottivo o affidatario.
Questo implica che:
- il licenziamento intimato al lavoratore padre è nullo per tutta la durata del congedo di paternità obbligatorio o alternativo e sino al compimento di un anno di età del bambino;
- in caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo in cui è previsto il divieto di licenziamento, il lavoratore ha diritto alle indennità previste dalle disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento;
- è obbligatorio il versamento del c.d. ticket di licenziamento da parte del datore di lavoro.
Congedo obbligatorio ed alternativo
Il congedo di paternità obbligatorio è riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi. Sono previsti 10 giorni lavorativi anche non continuativi. Il congedo di paternità alternativo, invece, spetta per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte ancora residua, in caso di morte o malattia grave della madre, di abbandono oppure in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. Il lavoratore non può essere licenziato per tutta la durata del congedo obbligatorio o alternativo e fino al compimento di un anno di età del bambino. Inoltre, in caso di dimissioni volontarie si ha diritto all’indennità di disoccupazione NASpI.
Nello specifico, il ticket di licenziamento
L’Istituto, sottolinea come il datore di lavoro sia tenuto a versare il ticket di licenziamento per il lavoratore che si dimette durante il periodo tutelato dal congedo di paternità, sia obbligatorio che alternativo. L’obbligo contributivo, sussiste per le interruzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato che avvengono nell’arco temporale compreso tra i due mesi prima la data presunta del parto e fino al compimento di un anno di età del bambino.
Quando spetta il ticket e a chi
L’obbligo di versamento del ticket per i datori di lavoro sussiste a decorrere dal 13 agosto 2022 e per gli eventi di dimissioni verificatesi a decorrere da quella data. Riguarda, anche le ipotesi di interruzione di rapporti di lavoro di operaio agricolo a tempo indeterminato o di apprendista a tempo indeterminato alle dipendenze di imprese cooperative e dei loro consorzi, inquadrati nel settore agricoltura.
Le disposizioni non si applicano invece, nelle ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di lavoratore assunto con la qualifica di giornalista.
Istruzioni versamento ticket licenziamento
In fase di denuncia UNIEMENS, i datori di lavoro dovranno utilizzare il codice “TipoCessazione” “1S”, l’equivalente di “Dimissioni per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità e del lavoratore padre ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. n.151/2001”. Per il versamento del ticket di licenziamento ci si dovrà attenere alle istruzioni della Circolare n. 40/2020.
Nota
Nel caso in cui l’obbligo contributivo derivi da dimissioni precedenti alla pubblicazione del messaggio n. 1356 12.4.2023, il datore di lavoro è tenuto, senza sanzioni e interessi, a versare il contributo entro il 16 luglio esponendo il nuovo codice Tipo Cessione “1S” ed il codice “M400”.
Sitografia
www.dottrinalavoro.it
Cecilia Valente