Assegno unico 2023, presentazione ISEE e maggiorazioni. Chiarimenti da Inps
Le modifiche apportare dalla Legge di bilancio 2023 sull’Assegno unico e universale per i figli a carico sono valide dal 1° gennaio 2023. Inps, all’interno della circolare n. 41 del 7 aprile 2023, riporta importanti precisazioni, anche in merito alla presentazione ISEE e DSU.
In particolare, l’Istituto si sofferma sull’incremento del 50% destinato a nuclei con figli con età inferiore ad un anno, con almeno tre o più figli a carico e con figli disabili.
Assegno, nuclei con figli con età inferiore all’anno
La misura introdotta dalla Legge n. 197/2022, prevede per le famiglie con figli con età inferiore all’anno che, per ciascun bambino, venga erogato un importo calcolato sulla base del valore ISEE e adeguato alle variazioni dell’indice del costo della vita, incrementato nella misura del 50% fino al compimento del primo anno di età del bambino.
Nuclei familiari numerosi
L’incremento dell’importo è riconosciuto anche per i nuclei con tre o più figli, limitatamente ai figli di età compresa tra uno e tre anni. In tale caso, l’aumento è riconosciuto, a partire dal 1° gennaio 2023, solo per livelli di ISEE fino a 43.240 euro.
Nuclei con figli disabili
Con riferimento ai figli disabili, a decorrere dal 1° gennaio 2023, si prevede che:
- è corrisposto l’AUU con importi fino a un massimo di 189,20 euro per ISEE inferiore o uguale a 16.215 euro;
- le maggiorazioni in funzione del grado di disabilità per i figli maggiorenni fino al compimento dei 21 anni di età sono stabilmente equiparate a quelle dei figli disabili minorenni.
Per tali soggetti, l’incremento del 50% è confermato sia per l’anno 2023 e che per l’anno 2024, che si applica senza subire decurtazioni alle maggiorazioni transitorie che, invece, saranno ridotte secondo le seguenti modalità:
- per l’intero, nell’anno 2022, a decorrere dal 1° marzo 2022;
- per un importo pari a 2/3 nell’anno 2023;
- per un importo pari a 1/3 nell’anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell’anno 2025.
Presentazione ISEE
A partire dal 1° marzo 2023, per coloro che hanno già trasmesso la domanda di Assegno unico e universale entro il 28 febbraio 2023 e nel caso in cui questa non sia stata respinta né revocata, decaduta o oggetto di rinuncia, non sussiste l’onere di ripresentarne una nuova per continuare a fruire dell’Assegno per tutto il periodo 2023. Tale semplificazione non riguarda però la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), la cui validità si conferma essere annuale.
Per ciò che riguarda, in conclusione, il calcolo delle rate. Per quelle relative ai mesi di gennaio e febbraio 2023, l’Istituto calcolerà a valere sull’ISEE 2022, mentre per le rate a decorrere da marzo 2023, si farà riferimento all’ISEE 2023.
Sitografia
www.redigo.info
Melania Baroncini