Versamento IVA soggetto non identificato in Italia, ultimi chiarimenti
Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 253, entra nel merito delle modalità di versamento dell’IVA relativamente ad annualità precedenti da parte di un soggetto non identificato in Italia. Nel caso specifico, l’istante, società europea che eroga servizi nell’ambito di infrastrutture informatiche, riferisce di aver sbagliato ad individuare il luogo dell’imponibilità IVA delle prestazioni offerte nel periodo di imposta 2016-2021 e di aver assoggettato ad IVA i servizi resi nel proprio Stato.
Essendosi resa conto dell’errore, la società ha chiesto ad AE di conoscere le modalità di liquidazione IVA in Italia, sempre in riferimento al periodo 2016-2021, richiedendo anche di poter usufruire della prossima dichiarazione OSS, al fine di procedere al pagamento degli importi dovuti.
Infatti, l’istante risulta iscritto al regime OSS dal 1° gennaio 2022 e con questo ha proceduto al regolare adempimento IVA dei primi tre trimestri del 2022, manca, pertanto, all’appello solo le annualità “errate”, ovvero l’imposta concernente le prestazioni di servizi elettronici rese in Italia tra il 2016 e il 2021, oggetto della trattazione.
No alla dichiarazione OSS. Il ruolo del MOSS
Mediante i regimi c.d. OSS (One Stop Shop) e iOSS (import One Stop Shop) risulta possibile dichiarare e versare l’imposta dovuta nello Stato membro di registrazione/identificazione relativamente alle forniture transfrontaliere di beni e servizi, dall’inizio del trimestre successivo all’iscrizione al portale. Analogamente, anche la direttiva IVA, fa riferimento alle cessioni e prestazioni, rientranti in regimi speciali, effettuate nel corso del periodo d’imposta.
Dunque, ad effetto di quanto riportato, l’Amministrazione finanziaria non ritiene possibile accogliere la richiesta dell’istante; segnalando, in alternativa, il regime MOSS.
L’istante dovrà verificare la possibilità di effettuare una registrazione tardiva al MOSS, ovvero il portale di Agenzia delle Entrate le cui funzioni sono attive esclusivamente per dichiarare e versare l’IVA in rettifica di periodi precedenti al terzo trimestre 2021.
Se tale registrazione fosse possibile, la società può versare l’imposta nel proprio Stato di stabilimento e versare gli interessi e le sanzioni previste in Italia tramite F24.
Qualora, invece, la registrazione non fosse possibile, per effettuare i predetti adempimenti, contabili e di versamento, l’istante dovrà registrarsi ai fini IVA in Italia, secondo quanto previsto dagli artt. 17 e 35 ter del decreto IVA.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it
www.redigo.info
Melania Baroncini
