2023. Predisposte la CUO e la CUS

Predisposte come ogni anno dall’INPS, la Certificazione Unica Sintetica (CUS) da rilasciare ai propri sostituiti e la Certificazione Unica Ordinaria (CUO) da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate anche al fine di predisporre la dichiarazione precompilata, sono l’oggetto della circolare n. 29/2023, ove l’Inps illustra le fasi operative.

L’Istituto, in qualità di sostituto d’imposta:

– effettua il conguaglio tra l’ammontare delle ritenute operate e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo delle somme e i valori corrisposti nel corso dell’anno d’imposta 2022, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti;

– determina, sul reddito prodotto nell’anno d’imposta di riferimento (2022), le addizionali regionale e comunale, a saldo e in acconto, i cui importi sono trattenuti in forma rateale sui pagamenti delle singole prestazioni, a partire dal mese di gennaio (per l’addizionale comunale in acconto a partire dal mese di marzo) e fino al mese di novembre dell’anno successivo (2023).

In riferimento ai redditi di pensione non superiori a 18.000,00 euro, come previsto dalla normativa vigente, le imposte determinate e dovute in sede di conguaglio di fine anno, per importi complessivamente superiori a 100,00 euro, sono prelevate in un numero massimo di undici rate, senza applicazione di interessi, a partire dal mese successivo a quello in cui è effettuato il conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.

Termini e modalità di rilascio della CUO

L’Istituto rende disponibile la Certificazione Unica ai percipienti in modalità telematica.

A partire dai dati relativi all’anno d’imposta 2020, il dl n. 124/2019 ha unificato alla data del 16 marzo di ogni anno sia il termine di rilascio della CUS ai sostituiti sia quello di trasmissione telematica della CUO all’Agenzia delle Entrate.

Pertanto, a partire dal 16 marzo 2023, la Certificazione Unica 2023 è disponibile all’utenza tramite i consueti canali e trasmessa, entro il medesimo termine, all’Agenzia delle Entrate anche ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata.

Sitografia

www.inps.it