In breve. Liti pendenti, documento CNDCEC/FNC su definizione agevolata

La Legge di bilancio per il 2023 ha dato vita ad una nuova definizione agevolata delle liti tributarie (articolo 1, commi da 186 a 205) pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, proposte nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e degli Enti territoriali che vi aderiranno entro il 31 marzo 2023.

Consiglio e Fondazione nazionali dei commercialisti (CNDCEC-FNC) analizzano la misura e la sua applicazione operativa, fornendo utili spunti di riflessione sull’interpretazione della disciplina e sulla gestione dei giudizi in corso.

L’analisi tiene conto della prassi pubblicata ad interpretazione della legge, cominciando da quella dell’Agenzia delle entrate, ed opera gli opportuni confronti con il precedente, analogo istituto previsto dalla “pace fiscale” del 2018.

Nella Relazione illustrativa, la categoria dei professionisti del Fisco ha inteso ricalcare lo schema contenuto proprio nella precedente definizione agevolata (ar. 6, dl n. 119/2018), differenziandosene essenzialmente sotto due peculiari profili:

  • il primo, rappresentato dal venir meno del riferimento all’atto impositivo quale requisito di carattere oggettivo per la definizione, per cui la nuova “tregua fiscale” riguarda tutte le controversie tributarie in quanto tali (la norma, a differenza della relazione illustrativa, non contiene alcun riferimento agli atti impositivi);
  • il secondo, rappresentato dall’estensione della definizione agevolata alle controversie contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con riferimento ai tributi da questa amministrati.

Il quantum resta pari al valore della controversia, ovvero al 90%, 40% e 15% in caso – rispettivamente – di ricorso iscritto (e pendente) in primo grado, di soccombenza dell’Agenzia delle entrate in primo, ovvero in secondo grado, nell’ultima pronuncia, non definitiva, depositata alla data del 1° gennaio 2023.

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