Ammortizzatori sociali 2023: le misure a sostegno di famiglie e lavoratori

Con la circolare n. 4, pubblicata in data 16 gennaio 2023, Inps ha stilato l’elenco delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali di sostegno al reddito e alle famiglie validi per l’anno 2023.

L’Istituto fornisce così, a seguito della pubblicazione della Legge di Bilancio 2023 n. 197/2022 e del decreto Milleproroghe n. 198/2022, un quadro riepilogativo e completo delle misure previste per l’anno in corso.

Ammortizzatori sociali dalla Legge n. 197/2022

Dal comma 324 al comma 329, la Legge di Bilancio approvata negli ultimi giorni del 2022 si occupa dei trattamenti a sostegno dei dipendenti da imprese operanti in aree di crisi industriale e delle imprese di call-center, operando sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

In primis, evidenziamo come si siano stanziati 70 milioni di euro, a valere sul già citato Fondo sociale per occupazione e formazione, per la prosecuzione della cassa integrazione straordinaria e mobilità in deroga. Tali risorse verranno ripartite tra le Regioni interessata da un successivo decreto del Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali.

Sempre a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione si provvede, nella misura di 10 milioni di euro per l’anno 2023, al finanziamento delle misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call-center.

Inoltre, è prorogato per tutto il 2023 il trattamento di sostegno del reddito, ovvero il trattamento straordinario di integrazione salariale per le aziende che abbiano cessato o che stiano cessando la propria attività, per un periodo massimo complessivo di dodici mesi e nel limite di spesa di 50 milioni di euro.

CIGS e CIGO: le misure a sostegno dei lavoratori di cassa integrazione straordinaria e ordinaria

In situazione di particolare difficoltà economica, la norma prevede la possibilità di ricorrere al trattamento CIGS nel biennio 2022-2023. Il periodo di CIGS deve però avere una durata massima di 52 settimane e deve essere fruibile tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2023.

Per i lavoratori, invece, con CIGO (D.Lgs n. 148/2015) non trovano più applicazione le disposizioni con riferimento ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2023.

Congedo parentale: novità dalla Legge di Bilancio 2023

Ultima ma non per importanza, la novità sul congedo parentale prevista dal comma 359 della Legge di Bilancio 2023.

All’art. 34, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (decreto legislativo n. 151/2001) che prevede, per i periodi di congedo parentale alle lavoratrici e ai lavoratori fino al terzo anno di vita del bambino, un’indennità pari al 30% della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi, viene aggiunta un’ulteriore indennità pari all’80% della retribuzione, da utilizzare in alternativa tra i genitori e per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino.

La nuova misura trova applicazione con riferimento ai lavoratori dipendenti che terminano il periodo di congedo di maternità o paternità successivamente al 31 dicembre 2022.

Ulteriori disposizioni verranno definite con specifica e successiva circolare.

Sitografia

www.inps.it

www.redigo.info