Vittime amianto. Procedura e modalità di erogazione delle prestazioni 2021-2022

L’Inail, tramite la circolare n. 43, fornisce le istruzioni per la presentazione delle istanze di accesso al Fondo vittime di amianto per i lavoratori dei porti, istituto dalle legge n. 208/2015, e per l’erogazione delle prestazioni, con riferimento alle annualità 2021 e 2022.

Il Fondo, è stato rifinanziato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Destinatari del Fondo

Possono accedere al Fondo:

  • gli eredi di coloro che sono deceduti a seguito dell’esposizione all’amianto e che risultino destinatari del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale;
  • le autorità di sistema portuale soccombenti in sentenze esecutive, aventi ad oggetto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali liquidati a favore degli eredi delle vittime, compresi coloro che non erano dipendenti diretti delle cessate organizzazioni portuali.

Presentazione domande per l’accesso al Fondo

I suddetti soggetti devono presentare apposita domanda all’Inail entro il 16 gennaio 2023. I moduli da compilare ed inviare sono due, ovvero il modello rivolto agli eredi (Allegato 2) e il modello rivolto alle autorità portuali (Allegato 3).

Le domande per l’anno 2021 devono riguardare le sentenze o i verbali di conciliazione giudiziale depositati entro il 31 dicembre 2020, mentre le domande per il 2022 devono riguardare i documenti depositati entro il 31 dicembre 2021.

Pagamento della prestazione

L’Inail provvederà a comunicare tempestivamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:

  • i dati sulle domande ammesse e su quelle respinte;
  • la misura percentuale annuale del concorso del Fondo rispetto a quanto dovuto a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali;
  • l’ammontare dell’onere finanziario per ciascuna delle due annualità a carico del Fondo, nel rispetto del limite di spesa di 10 milioni di euro annui;
  • la richiesta del trasferimento delle relative risorse.

Trascorsi 30 giorni dalla suddetta comunicazione, l’Inail comunica agli eredi nonché alle imprese l’esito della domanda e l’ammontare delle risorse erogabili. L’impresa, entro e non oltre 30 giorni dell’avvenuta comunicazione tramite PEC, può richiedere all’Inail che la prestazione sia erogata nei propri confronti, previa dimostrazione dell’avvenuto pagamento, in misura integrale, a favore degli eredi.

Sitografia

www.inail.it