Fringe benefit, smontate le congetture: oltre i 600, tasse per intero

Le Entrate: nessuna deroga al meccanismo di franchigia per i fringe benefits del 2022


In una circolare esplicativa, la n. 35/E del 4 novembre 2022, l’Agenzia chiarisce ai lettori le regole sulla nuova disciplina dei fringe benefits in deroga all’articolo 51, comma 3, del Tuir.

Con effetto sorpresa: molti operatori hanno ritenuto, data la formulazione scelta dal Legislatore nell’articolo 12 del decreto Aiuti bis origine della rivisitazione in chiave solidaristica del beneficio per l’anno 2022, che la deroga in esso stabilita autorizzasse a pensare che per il corrente anno d’imposta detta formulazione determinasse la disapplicazione del meccanismo di franchigia, a norma del quale superando (anche di poco) l’importo limite di 600 euro, tutto il valore dei benefits erogati concorrerebbe a formare reddito di lavoro dipendente, ricadendo per intero nella tassazione fiscale e nel costo contributivo.

A rinforzo della infausta conclusione, il nome usato di “soglia di 600 euro”, per distinguerla dalla franchigia.

Sembra che l’errata idea sia derivata, tra l’altro, dall’aver verificato la misura dell’accantonamento. Riprendiamo, a tal proposito, un passaggio dell’Approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro del 27.9.2022: “se per il 2020 e il 2021 i D.L. n. 104/2020 e n. 41/2021 avevano previsto un costo totale per la finanza pubblica di 13,3 milioni di euro per annualità, l’art. 12 del decreto Aiuti-Bis, al comma 2, prevede invece una spesa di 93,8 milioni di euro. Tale differenziale non pare potersi spiegare con uno scostamento di 83 euro rispetto alla soglia di non concorrenza reddituale raddoppiata a 516,46 euro nel 2020 e nel 2021 e innalzata a 600 euro per il solo 2022“.

Ebbene, nel paragrafo 2.2 della prassi oggetto di questo contributo si torna con i piedi per terra, con buona pace delle decifrazioni e delle esegesi.

La formulazione corrente – articolo 12 dl n. 115/2022 sopra richiamato – non autorizza, come molta stampa specializzata ed altrettanti professionisti delle materie economico-contabili hanno dedotto, a leggere una disapplicazione del meccanismo di franchigia, che invece resta valido.

Le altre precisazioni sui fringe benefits targati 2022

Ora di nuovo sulla circolare: il limite entro il quale è possibile riconoscere ai propri dipendenti beni e servizi esenti da imposizione, includendo le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, è pari a 600 euro ed è operativo fino a fine 2022.

Questa è la novità contenuta nel Decreto Aiuti bis (dl n. 115/2022), il cui articolo 12 innova in tal senso le misure fiscali per il welfare aziendale (600 euro per liberalità e/o rimborso al pagamento delle bollette acqua, luce e gas).

Incertezze hanno interessato gli operatori: una su tutte, se rientrassero nel vantaggio della non imponibilità i beni e i servizi ceduti al coniuge o ai familiari. La circolare fuga i dubbi con una risposta positiva: rientrano tra i fringe benefits anche quei beni. I destinatari sono il coniuge del lavoratore o i familiari indicati nell’articolo 12 del Tuir. Di più: non sono imponibili beni e servizi per i quali sia attribuito il diritto di ottenerli da terzi.

Aspetto spesso sottolineato sulla nuova disciplina è anche la possibilità che il legislatore dà, sempre solo per il 2022, di erogare i fringe benefit ad personam.

Torniamo poi sull’ulteriore agevolazione consistente nella possibilità di includere tra i beni e i servizi da non assoggettare ad imposizione le utenze domestiche. La specifica agenziale vi fa rientrare le utenze relative a immobili a uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio. Quindi, anche le utenze per uso domestico intestate al condominio (ad esempio, idriche o di riscaldamento) e quelle per le quali, pur essendo intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e familiari.

In tutti i casi, il benefit in parola spetta solo per la parte effettivamente rimasta a carico del beneficiario e senza possibilità di usufruirne due volte.

Per ultimo, i fringe benefits riguardano tanto i titolari di redditi di lavoro dipendente quanto quelli assimilati.

La circolare chiarisce che vale il principio di cassa allargato

Atteso che la nuova disposizione è riferita al solo anno di imposta 2022, si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono (principio di cassa allargato), e che le somme erogate dal datore di lavoro (nell’anno 2022 o entro il 12 gennaio 2023) possono riferirsi anche a fatture che saranno emesse nell’anno 2023, purché riguardino consumi effettuati nel corrente anno.

Sitografia

www.redigo.info

www.agenziaentrate.gov.it

www.ipsoa.it

www.senato.it