Individuazione ricavi e proventi utili al “test di vitalità”

Individuazione dei ricavi e proventi utili ai fini della verifica dei requisiti di vitalità economica, come da testo TUIR, ai sensi dell’art. 172, comma 7. Questo l’argomento centrale dell’ultima risposta di Agenzia delle Entrate. Il documento n. 527 si occupa sostanzialmente di una holding, per la quale è stata operata una scelta di fusione con un’altra azienda, nata dalla riorganizzazione societaria della stessa.

In materia di “test di vitalità”

In particolare, le modalità di determinazione dei ricavi e dei proventi dell’attività caratteristica da considerarsi per la condizione di operatività (il c.d. test di vitalità) sono disciplinate nell’art. 172 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Nella disciplina è consentito il riporto delle posizioni soggettive in occasione di fusioni societarie, al fine di contrastare il fenomeno delle cosiddette “bare fiscali“. La condizione di operatività, allora, ha lo scopo di verificare che le società coinvolte in operazioni di fusione siano operative.

Per il calcolo in materia di ricavi e proventi, l’Amministrazione finanziaria richiama la risoluzione n. 143/E del 2008, nella quale si chiarisce che devono essere assunti “tutti quei proventi che in relazione all’attività svolta dalla società in esame possano considerarsi “caratteristici”; prescindendo, dunque, da riferimenti esclusivamente relativi alle voci di Conto Economico.

Pertanto, possiamo dire che rientrano nel test di validità tutti quei ricavi e proventi risultanti dallo schema contabile e che siano in grado di esprimere l’intera attività economica dei soggetti interessati nell’operazione di fusione.

Sitografia

www.agenziaentrate.gov.it