In breve. Al via il recupero dei crediti indebiti

I crediti concessi dalla Legge di Stabilità del 2015 ai lavoratori dipendenti e assimilati, riconosciuti in via automatica in busta paga e indebitamente utilizzati in compensazione dai datori di lavoro enti pubblici e amministrazioni dello Stato, sostituti d’imposta, possono essere recuperati indicando nell’F24 e nell’F24EP i codici tributo appena istituiti con la risoluzione n. 61/E/2022.

Per consentire il versamento delle somme dovute in esito agli atti di recupero, i detti codici sono:

  • 7503 (Art. 1 d.l. n. 66 del 2014 e art. 1, commi 12 e ss., della legge n. 190 del 2014 – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi – Controllo sostanziale);
  • 7504” (Art. 1 d.l. n. 66 del 2014 e art. 1, commi 12 e ss., della legge n. 190 del 2014 – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Sanzione – Controllo sostanziale).

Nel modello di pagamento F24, trovano posto nella sezione “Erario“, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati“, specificando obbligatoriamente il “codice ufficio” e il “codice atto” riportati nel provvedimento notificato. Nel campo “anno di riferimento” va riportato l’anno in cui è stata effettuata l’indebita compensazione, nel formato “AAAA“.

Invece, nel modello di pagamento F24 EP, il campo “sezione” è valorizzato con “Erario” (valore F). I codici tributo vanno indicati in corrispondenza delle somme esposte nella colonna “importi a debito versati”: Anche in questo caso, devono essere riportati obbligatoriamente il “codice ufficio” e il “codice atto” del provvedimento notificato. Il campo “riferimento B” accoglie l’anno in cui è stata effettuata l’indebita compensazione, nel formato “AAAA“.

Sitografia

www.fiscooggi.it

www.agenziaentrate.gov.it