Bonus edilizi. Sanzione per remissione in bonis, istruzioni
Bonus edilizi e remissione in bonis. L’Agenzia delle Entrate comunica istruzioni e nuovo codice tributo da utilizzare attraverso il modello F24, sia per quanto riguarda il Superbonus 110% sia per tutti gli altri lavori edilizi per i quali vengono applicate le opzioni di sconto in fattura, nella risoluzione n. 58 pubblicata l’11 ottobre 2022.
Ricordando i riferimenti di legge, l’Agenzia specifica che la comunicazione per l’esercizio della prima cessione del credito o dello sconto in fattura dev’essere inviata alle Entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni.
In più, è stato consentito l’invio della comunicazione entro il 29 aprile 2022 per le spese sostenute nel 2021 e i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società Iva possono trasmettere la comunicazione entro il 15 ottobre 2022.
Remissione in bonis per Superbonus
La remissione in bonis, che è la modalità riconosciuta per legge che consente agli esercenti di ovviare ad alcuni inadempimenti fiscali attraverso il pagamento di una sanatoria, è applicabile anche al godimento di bonus edilizi.
A tal proposito, il versamento della sanzione di 250 euro è effettuato tramite modello F24 ELIDE, indicando il codice tributo 8114, denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del d.l. n. 16/2012 – REMISSIONE IN BONIS“.
Dati da fornire nell’F24 ELIDE
Tra i dati da comunicare:
- il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha effettuato lo sconto in fattura, utilizzando il codice identificativo “10 – cessionario/fornitore”;
- il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto titolare della detrazione ceduta o fruita come sconto;
- il codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare;
- nella sezione “Erario ed altro”: elementi identificativi, codice tributo 8114, anno di riferimento.
Bonus spese 2021: la scadenza
Il prossimo 15 ottobre 2022 scadrà il tempo a disposizione dei soggetti richiedenti sconto in fattura per l’invio della comunicazione di opzione all’AE. A tal proposito, è da utilizzare il modello raggiungibile dal sito dell’Agenzia delle Entrate.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it