Maternità, il congedo ha un nuovo destinatario

Le regole per la fruizione del congedo di maternità in forma flessibile (art. 20 del D.Lgs. n. 151/2001) sono oggi nuove.

La documentazione sanitaria che certifica l’idoneità della lavoratrice a posticipare il periodo di assenza dal lavoro non va più prodotta all’Inps. E’ il datore di lavoro (o il committente) l’unico destinatario.

Con la circolare n. 106 del 29 settembre 2022, l’INPS supera così quanto disposto con il messaggio n. 13279/2007, in tal modo allineandosi alla Corte di Cassazione (sentenza n. 10180/2013) rispetto alle conseguenze sull’indennità di maternità in caso di assenza o acquisizione non conforme delle certificazioni sanitarie sullo stato di salute della lavoratrice.

La certificazione andrà presentata prima dell’inizio dell’ottavo mese di gravidanza, affinché il datore (o il committente) possa legittimamente consentire la prosecuzione dell’attività lavorativa o impedirla, se può compromettere la salute della gestante e del nascituro.

Il nuovo orientamento deve essere applicato anche alle domande già presentate e in fase istruttoria e, in via di autotutela, interessa anche le domande eventualmente definite in maniera difforme.

Restano invariate, invece, le modalità con cui esercitare la flessibilità, disciplinate dalla circolare ministeriale n. 43/2000.

Sitografia

www.inps.it

www.consulentidellavoro.it