Fringe benefit con soglia a 600 euro nella nuova analisi di FS

L’articolo 12 del dl n. 115/2022, c.d. “Aiuti-bis” (Legge n. 142/2022), prevede, limitatamente al periodo d’imposta 2022 ed in deroga alla previsione di cui all’articolo 51, comma 3, del Tuir, che non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme loro erogate o loro rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00.

La misura, che innalza la soglia oltre la quale il valore di quei beni e di quei servizi concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, risponde all’esigenza di intervenire a sostegno dei cittadini contro il “caro bollette“.

L’incipit del tenore letterale del comma 1 dell’articolo 12 sopra citato consente al datore di semplificare la possibilità d’uso del welfare aziendale qualora intenda aiutare i lavoratori dipendenti e le loro famiglie azzerando il cuneo fiscale e contributivo.

E’ una disposizione che opera in regime derogatorio del comma 3, dell’articolo 51 del Tuir ripreso qui integralmente.

Per l’anno 2022, i datori di lavoro potranno in definitiva fornire ai dipendenti fringe benefits quali beni ceduti e servizi o rimborsi di utenze di luce, gas, acqua.

Anche oltre i 600 euro?

La norma consente di superare il plafond? Sembrerebbe, precisano gli esperti della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro nell’Approfondimento del 27 settembre 2022, che la novità permetta, sì, di superare il limite nell’anno d’imposta 2022, assoggettando ad imposizione (fiscale e contributiva) unicamente l’eccedenza.

Lettura confermata, tra l’altro, comparando le misure del 2020 e del 2021 all’agevolazione in esame e gli accantonamenti previsti per ognuna: se per il 2020 e il 2021 i dl nn. 104/2020 e 41/2021 prevedevano un costo totale per la finanza pubblica di 13,3 mln di euro per annualità, il dl n. 115/2022 prevede invece (comma 2) una spesa di 93,8 mln di euro.

Un differenziale, va da sé, che non si spiega con uno scostamento di soli 83 euro rispetto alla soglia di non concorrenza reddituale già raddoppiata dagli originari 258,23 euro di cui all’articolo 51 del Tuir, a 516,46 nel 2020 e nel 2021, e per il solo 2022 portata a 600 euro.

In tale contesto, per l’anno d’imposta 2022 agiranno (su piani separati) tre diversi plafond, due dei quali (deduciamo dal testo qui commentato, certi di una giusta interpretazione delle disposizioni) alternativi: il “bonus carburanti“, pari a 200 euro (articolo 2 del dl n. 21/2022); il fringe benefit originario di cui all’articolo 51, comma 1 del Tuir (258 euro circa); alternativamente a quest’ultimo, il fringe benefit di 600 euro (che può essere superato, con imposizione sull’eccedenza).

Dei tre, il primo – “bonus carburanti” – si distingue dai fringe benefit per:

  • l’ambito soggettivo cui si applica (solo datori del settore privato);
  • l’ambito oggettivo (non sono rimborsabili le spese sostenute dal lavoratore ed è plausibile affermare che sia applicabile ai lavoratori assimilati ai lavoratori dipendenti).

Sitografia

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