Permessi e congedo straordinario: novità dal D.Lgs 105/2022

Con il Messaggio n. 3096 del 5.8.2022, l’Inps interviene con le prime novità apportate dal decreto 105/2022 in materia di congedo straordinario e permessi ai lavoratori dipendenti del settore privato.

Le suddette novità entreranno in vigore dal prossimo 13 agosto.

Permessi: cosa cambia in riferimento alla legge 104/1992

Il decreto legislativo n. 105/2022 ha eliminato il principio del “referente unico dell’assistenza“; infatti dal 13 agosto prossimo più soggetti hanno diritto a fruire dei permessi, in relazione alla legge 104/1992 in riferimento all’assistenza ad un individuo con disabilità grave, e in alternanza tra di loro.

Rimane, però, il limite complessivo di tre giorni per i permessi da richiedere in tale ambito.

Congedo straordinario: introdotto il “convivente di fatto”

In tema di congedi straordinari, il decreto legislativo n. 105 apporta delle importanti novità, tra cui:

  • l’introduzione del “convivente di fatto” tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del congedo e in via alternativa e al pari del coniuge e della parte dell’unione civile;
  • l’introduzione della norma che stabilisce che il congedo spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.

Sempre a far data dal 13 agosto, è possibile fruire del congedo straordinario fin qui descritto nel seguente ordine:

  1. coniuge convivente;
  2. padre o madre, anche adottivi o affidatari;
  3. figli conviventi;
  4. fratelli e/o sorelle conviventi;
  5. parente o affine entro il terzo grado convivente.

In attesa di ulteriori chiarimenti, per i quali seguirà una Circolare dell’Inps appositamente redatta, è comunque già possibile richiedere i permessi e il congedo presentando debita domanda all’Istituto attraverso i seguenti canali: sito web ufficiale, contact center integrato e Istituti di Patronato.

Sitografia

www.inps.it