IVA sui corsi di formazione online. Quali criteri di territorialità?
Quali criteri di collegamento territoriale Iva applicare alle prestazioni di formazione professionale, di carattere interattivo, rese in modalità online da una società a beneficio di committenti soggetti passivi Iva e di soggetti privati, in entrambi i casi non stabiliti nel territorio italiano?
In risposta (n. 409/2022), le Entrate chiariscono che i corsi di formazione da remoto si configurano come servizi educativi. In quanto tali, sono territorialmente rilevanti ai fini Iva in Italia quando i beneficiari-committenti sono ivi residenti. Se, viceversa, vengono resi a soggetti privati, essi assumono rilevanza territoriale nel luogo di residenza del cliente non soggetto passivo del servizio.
Territorialità. Necessaria distinzione tra i due criteri
In definitiva, l’Amministrazione distingue tra il criterio di territorialità per servizi generici, incardinato nel luogo di stabilimento del committente (articolo 7-ter Dpr n. 633/1972), e il criterio di territorialità specifico, previsto per i servizi di accesso alle manifestazioni educative/culturali, incardinato nel luogo di svolgimento delle manifestazioni (articolo 7-quinquies, lett. b) Dpr n. 633/1972).
Conta il luogo di svolgimento
In relazione all’erogazione dei corsi resi a consumatori finali in modalità a distanza, per individuare il luogo di materiale svolgimento delle prestazioni, considerato che i consumatori finali sono stabiliti in Paesi diversi, è necessario valutare, in via preliminare, se i servizi di formazione erogati da remoto ed in modalità interattiva dall’istante società rientrino tra i servizi prestati tramite mezzi elettronici.
Rientra tra i servizi elettronici la formazione distanza automatizzata che funziona attraverso internet o reti elettroniche analoghe, la cui fornitura richiede un intervento umano limitato o nullo, incluse le classi virtuali, ad eccezione dei casi in cui Internet o una rete elettronica analoga vengano utilizzati semplicemente come uno strumento di comunicazione tra il docente e lo studente.
Nel caso di specie, in cui i corsi sono erogati online in modalità live attraverso piattaforme, con interazione tra docenti e discenti attraverso la piattaforma medesima, l’Agenzia ritiene che lo strumento elettronico sia solo un “mezzo” per accedere a tale servizio e che, pertanto, quello descritto dall’istante non sia un “servizio prestato tramite mezzi elettronici”.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it
www.fiscooggi.it