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  Fisco  Scissione societaria riporto posizioni fiscali, ultime novità
Fisco

Scissione societaria riporto posizioni fiscali, ultime novità

redazioneredazione—Agosto 2, 2022
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Con la Circolare n. 31 del 1 agosto 2022, l’Agenzia delle Entrate ha dettato nuove regole in materia di riporto delle posizioni fiscali in caso di operazioni di scissione societaria. Novità e ulteriori chiarimenti anche sul test di vitalità, operando così un superamento delle discipline precedenti.

Scissione societaria: i nuovi chiarimenti di Agenzia delle Entrate

L’Amministrazione ricorda, in apertura del documento, gli artt. 173 e 172 del Tuir. Le norme riportate nei citati articoli stabiliscono che le posizioni soggettive delle società partecipanti alla scissione (perdite fiscali, interessi passivi oggetto di riporto in avanti, eccedenze relative all’aiuto alla crescita economica) possono essere portate in diminuzione del reddito della società avente causa nell’operazione straordinaria:

  • per la parte del loro ammontare che non eccede quello del patrimonio netto della società che riporta le perdite, quale risulta dall’ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale redatta ai sensi dell’articolo 2501-quater del codice civile, senza tener conto dei conferimenti e dei versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa, neutralizzando così i tentativi volti a consentire un pieno, quanto artificioso, recupero delle perdite fiscali, ovvero il cosiddetto “equity test” o “test del patrimonio netto“;
  • allorché dal conto economico della società le cui perdite sono oggetto di riporto, relativo all’esercizio precedente a quello in cui la fusione è deliberata, risulti unn ammontare di ricavi e proventi dell’attività caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all’articolo 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori, ovvero il cosiddetto “test di vitalità“.

Novità anche sul test di vitalità

Definendosi superata la disciplina contenuta nella Circolare n.9/E del 2010; nel caso in cui l’operazione di scissione trasferisca alla società non neocostituita un ramo d’azienda si applicheranno per il test di vitalità i parametri contenuti nel Tuir. La vitalità economica infatti deve intendersi come ereditata interamente dal compendio che costituisce oggetto di scissione.

Mentre, nel caso in cui non si trasferiscano beni integranti un ramo d’azienda, non sussistendo alcun dato contabile indicato dall’articolo 172, si dovranno individuare criteri alternativi (ad esempio plusvalori latenti nei beni trasferiti) che siano rappresentativi, nel contempo, sia della vitalità del compendio scisso e sia della sua capacità di riassorbire le posizioni fiscali soggettive trasferite alla società beneficiaria.

La valutazione della “vitalità economica” per il compendio scisso dipende dal fatto che le posizioni soggettive sono attribuite alla beneficiaria in base alle disposizioni del Tuir. Ne consegue che l’assenza di fenomeni di compensazione intersoggettiva è condizionata dalla “vitalità economica” di tale compendio, in mancanza della quale deve presumersi che il compendio non abbia la capacità di assorbire con propri redditi imponibili futuri le posizioni fiscali trasferite alla beneficiaria.

Sitografia

www.agenziaentrate.gov.it

www.fiscooggi.it

Agenzia delle Entrateposizioni fiscaliScissionescissione societaria
Agenzia delle Entrate – Circolare n. 31 del 1.8.2022
Agenzia delle Entrate – Risposta n. 397 del 1.8.2022
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