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  Fisco  Ricerca e sviluppo. Gli investimenti che non beneficiano del credito
FiscoImprese

Ricerca e sviluppo. Gli investimenti che non beneficiano del credito

redazioneredazione—Luglio 27, 2022
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Con risoluzione n. 41 del 26 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate individua i corretti criteri che, in generale, rilevano ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (art. 3, dl n. 145/2013) effettuati nel comparto della moda, della pelletteria, della gioielleria e dell’occhialeria.

La realizzazione di beni rientranti in tali comparti è il risultato di un semplice utilizzo dello stato dell’arte nello specifico settore. Non costituisce, perciò, un avanzamento delle conoscenze ottenuto attraverso il superamento di ostacoli scientifici o tecnologici e non rientra nel bonus ricerca e sviluppo. L’interpretazione segue un articolato parere del ministero dello Sviluppo economico. Sintetizzato, esso stabilisce che tali attività non possono essere ricomprese nel beneficio fiscale per mancanza di novità e rischi di insuccesso tecnologico: le attività agevolabili “…si caratterizzano, anzitutto, per la presenza di elementi di novità e creatività e, quindi, anche per il grado di incertezza o rischio d’insuccesso scientifico o tecnologico che, di regola, implicano. Proprio per tali contenuti e caratteristiche, contribuendo all’avanzamento delle conoscenze generali attraverso il superamento di ostacoli o incertezze scientifiche o tecnologiche e, quindi, producendo un beneficio per l’intera economia, le attività di ricerca e sviluppo sono potenzialmente meritevoli di essere incentivate con la concessione di contributi pubblici. In coerenza con tale impostazione, quindi, le attività di ricerca e sviluppo agevolabili sono quelle che si rendono necessarie, nell’ambito di uno specifico progetto di innovazione industriale o commerciale, per il superamento di un ostacolo o un’incertezza scientifica o tecnologica non superabile con le conoscenze e le capacità già disponibili; mentre, non si considerano attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta le attività innovative che costituiscono il risultato di un semplice utilizzo dello stato dell’arte nello specifico settore e che, pertanto, pur potendo dare luogo sia a un ampliamento del livello delle conoscenze o delle capacità della singola impresa e sia a un miglioramento dei suoi prodotti o processi, non comportino un progresso delle conoscenze o delle capacità generali già disponibili (stato dell’arte)…”.

Nella risoluzione, a ben vedere si specifica che con la legge di bilancio 2020 (legge n. 160/2019) queste attività potrebbero, in astratto, rientrare nell’agevolazione, se si verifica il requisito della novità e della significatività, come pure della “non ripetitività”.

Sitografia

www.fiscooggi.it

Ricerca e sviluppo
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