Riforma dei Fondi di solidarietà bilaterali e obblighi di adeguamento
Il decreto legislativo n. 148/2015 assegna ai Fondi di solidarietà bilaterali già costituiti al 31 dicembre 2021, un periodo transitorio per adeguarsi alle nuove disposizioni.
L’articolo 44, comma 11-quater, del decreto prevede che: “Per i fondi bilaterali (…) costituiti nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, il termine di adeguamento di cui all’articolo 30, comma 1-bis, è fissato al 30 giugno 2023”.
Sulla portata di tale ultima disposizione e su alcuni ulteriori aspetti connessi alle novelle legislative sono stati sviluppati approfondimenti con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali i cui esiti di seguito illustra l’Inps con il messaggio n. 2936 del 22 luglio 2022.
Circa il termine del 30 giugno 2023, gli ultimi Fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l’Inps sono il Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali e il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali. Sono stati entrambi costituiti in data antecedente al 1° gennaio 2020: il primo con accordo del 18 luglio 2018 (e istituito con il decreto del 9 agosto 2019); il secondo con accordo del 3 ottobre 2017 (e istituito con il decreto del 27 dicembre 2019).
Sul punto, il Dicastero ha precisato che, a livello tecnico, la costituzione del Fondo avviene con la sottoscrizione dell’accordo, mentre il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, sancisce l’istituzione del Fondo presso l’Istituto.
La data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto rappresenta, invece, la data dalla quale decorre il termine di 15 giorni di vacatio legis, allo spirare del quale la disciplina recata dal decreto entra in vigore.
Infine, il Fondo può dirsi pienamente operativo soltanto con la nomina del Comitato amministratore.
In considerazione di quanto precede, la data del 31 dicembre 2022 – stabilita per l’adeguamento dei singoli decreti istitutivi – riguarda tutti i Fondi di solidarietà, compresi quelli sopracitati.
Circa il termine del 31 dicembre 2022, l’Inps chiarisce che, poiché l’adeguamento avviene con la sottoscrizione dell’accordo collettivo, ai fini del rispetto del termine è sufficiente che l’accordo sia sottoscritto dalle Parti sociali entro il 31 dicembre 2022.
Sitografia
www.inps.it