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  Lavoro  Coop dal 1° gennaio, indicazioni sull’esonero dai contributi
Lavoro

Coop dal 1° gennaio, indicazioni sull’esonero dai contributi

redazioneredazione—Luglio 19, 2022
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Sull’esonero dai contributi per le società cooperative costituite dal 1° gennaio 2022 (ex art. 23, c. 3-quater, dl n. 83/2012) un messaggio Inps dà indicazioni operative. Possono dunque accedere al beneficio le società cooperative costituite, a decorrere dal 1° gennaio 2022, da lavoratori provenienti da aziende e i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto (c.d. workers buyout).

Ciò premesso, alle cooperative rientranti nell’ambito di applicazione della previsione in trattazione è stato già attribuito entro il 30 giugno 2022, dall’Istituto, il codice di autorizzazione (CA) “8Y”. Esso è stato attribuito alle sole cooperative che abbiano comunicato al Ministero dello Sviluppo economico la loro costituzione entro il 30 giugno 2022, data in cui ha cessato di avere effetti il c.d. Temporary Framework, a cui la misura in trattazione è stata subordinata.

A seguito dell’attribuzione del predetto codice di autorizzazione, volto a individuare la platea dei beneficiari della misura, è consentito alle cooperative di beneficiare dell’esonero spettante secondo le indicazioni di seguito riportate.

Assetto e misura dell’esonero dai contributi

L’agevolazione consiste in un esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua per ogni lavoratore, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

La misura è riconosciuta per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della cooperativa.

Ai fini della determinazione delle contribuzioni esonerabili, è necessario fare riferimento alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio.

Si ricorda, in particolare, che non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:

– i premi e i contributi dovuti all’INAIL (come sopra accennato);

– il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto”;

– il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148 di cui all’articolo 2120 del codice civile;

– il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Vanno, inoltre, escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

Infine, nei casi di trasformazione di rapporti a tempo determinato, trova applicazione la previsione (art. 2, c. 30, L. n. 92/2012) riguardante la restituzione del contributo addizionale dell’1,40%, ove dovuto, prevista per i contratti a tempo determinato.

Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto, da un lato, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori e, dall’altro, da taluni presupposti specificamente previsti dalla legge di Bilancio 2022.

In particolare, per quanto riguarda il rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, l’esonero contributivo di cui si tratta, sostanziandosi in un beneficio contributivo, è subordinato al rispetto di:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale;
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Con riferimento ai presupposti specificamente previsti dall’articolo 1, comma 254, della legge di Bilancio 2022, si rammenta che l’esonero non può trovare legittima applicazione qualora il datore di lavoro dell’impresa oggetto di trasferimento, affitto o cessione ai lavoratori non abbia corrisposto ai propri dipendenti, nell’ultimo periodo di imposta, retribuzioni almeno pari al 50 per cento dell’ammontare complessivo dei costi sostenuti, con esclusione di quelli relativi alle materie prime e sussidiarie.

I soggetti interessati dovranno inoltrare una richiesta alla Struttura territoriale competente, utilizzando la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale”, alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, selezionando “Altre agevolazioni”, nella quale dovranno dichiarare: la data di costituzione della società cooperativa; la forza lavoro della stessa; la retribuzione media mensile erogata ai lavoratori dipendenti; l’aliquota contributiva datoriale media applicata; l’importo dell’esonero di cui intendono avvalersi.

Sitografia

www.inps.it

Esonero contributivo
Aiuti, online i modelli per rateizzazioni semplificate fino al 120mila €
Inps – Messaggio n. 2864 del 18.7.2022
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