Cessione credito prodotti energetici: comunicazioni dal 7 luglio

Nuovo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sulle modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d’imposta riconosciuto in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici.

Agenzia Entrate: cosa sancisce il provvedimento in materia di energia e credito d’imposta

Premettiamo, innanzitutto, quali sono i crediti di imposta e relative imprese energetiche per cui lo stesso provvedimento può applicarsi:

  • energivore, in relazione alle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo e secondo trimestre del 2022;
  • a forte consumo di gas naturale, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo e secondo trimestre del 2022;
  • dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese energivore, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022;
  • diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre del 2022;
  • esercenti attività agricola e della pesca, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto di carburante effettuato nel primo trimestre del 2022.

Ciascuno dei suddetti crediti d’imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. I bonus in questione sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24 entro il 31 dicembre 2022.

Comunicazione crediti d’imposta dal 7 luglio: il modello e le specifiche

La cessione dei crediti d’imposta è comunicata attraverso il “Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta” dal 7 luglio 2022 al 21 dicembre 2022. Tale comunicazione è inviata dal beneficiario del credito d’imposta, oppure lo stesso si può avvalere di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni. Per l’inoltro della comunicazione è fatto obbligo l’utilizzo dei soli canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Per ciascun credito d’imposta, il beneficiario può inviare una sola comunicazione di cessione, per l’intero ammontare del credito stesso. Eventuali successive comunicazioni dello stesso soggetto per il medesimo credito saranno scartate, salvo che le precedenti comunicazioni non siano state annullate.
A seguito dell’invio della comunicazione è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, oppure lo scarto, con le relative motivazioni.

Sitografia

www.agenziaentrate.gov.it

www.eutekne.info