Crisi d’impresa. Critiche all’Albo curatori, commissari e liquidatori

Il presidente del Cndcec, De Nuccio, interviene sul Regolamento per il funzionamento dell’Albo dei gestori della crisi, ex decreto 75/2022 del Ministero della Giustizia, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 giugno scorso.

I punti critici. La sezione per l’OCRI

Per il presidente dei commercialisti il testo del Regolamento sembra non tener contro delle significative modifiche apportate dallo schema di decreto legislativo con le modifiche al Codice della crisi in attuazione della Direttiva Insolvency, che ha significativamente rivisto l’intero assetto delle procedure di allerta disciplinate nella versione originaria del Codice.

Le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi gestite dall’Organismo di gestione delle crisi di impresa (OCRI), spiega, sono state integralmente sostituite con la composizione negoziata della crisi, in cui l’OCRI scompare ed emerge l’importante ruolo dell’esperto terzo e indipendente nominato dalla Camera di commercio.

Pertanto, “genera qualche dubbio il fatto che il nuovo Albo sia suddiviso in due sezioni, di cui una è dedicata ai componenti degli OCRI. Nella stessa direzione si pone la previsione del Regolamento che consente ai referenti dell’OCRI di accedere alla parte riservata dell’albo: sempre che non si intenda modificare ulteriormente il Codice dalla crisi e ritornare al passato con l’allerta gestita dagli esperti dell’OCRI, le menzionate disposizioni del Regolamento sono inapplicabili”.

Un altro Albo e non un elenco

Con l’attuazione a livello regolamentare delle previsioni contenute negli artt. 356 e ss. CCII, si crea un ulteriore Albo che si sovrappone agli Albi professionali, istituiti ex lege, tenuti dagli Ordini professionali e sottoposti alle regole prefissate per il funzionamento degli enti pubblici, in cui risultano iscritti unicamente i professionisti regolamentati già vigilati dal Ministero della Giustizia e tenuti al rispetto della legge professionale e di precipui obblighi deontologici e di formazione continua specialistica.

Costi sopportati dai professionisti

In tema di costi per i professionisti, il presidente Cndcec evidenzia che il Regolamento subordina l’iscrizione al versamento di 150 euro e condiziona il mantenimento dell’albo al versamento di un contributo annuale pari a 50 euro. La situazione porterà i professionisti, attratti dalla possibilità di poter accedere agli incarichi, a versare, oltre a quella iniziale, una quota pari a 50 euro annuali per il mantenimento dell’albo e “per coltivare la speranza di un futuro lavoro che, negli anni precedenti, peraltro non segnati dalla pandemia da Covid-19 e dalla crisi economica in atto, potevano esercitare senza versare alcun contributo alla giustizia”.

I requisiti di accesso all’Albo sono da rivedere

De Nuccio auspica che il Governo avvii tavoli di collaborazione e un costruttivo confronto con gli Ordini professionali, per rivedere le previsioni che istituiscono l’Albo unico e i criteri per accedervi.

Con riferimento ai criteri individuati per ottenere l’iscrizione a tale Albo unico e per consentirne il primo popolamento, si chiede uno snellimento degli obblighi di prima formazione, del tirocinio e dell’obbligo di specifico aggiornamento biennale: “per i nostri iscritti, che vantano, per legge dello Stato, competenza tecnica specifica per l’espletamento di questi incarichi – continua il presidente – occorrerebbe semplificare il sistema formativo riconoscendo quantomeno l’equipollenza con i corsi organizzati dagli Ordini ai fini della formazione professionale continua, ovvero con quelli diversamente espletati per accedere ad altre funzioni tipiche del settore della crisi di impresa”.

Sempre sul primo popolamento dell’albo, de Nuccio conclude: “le previsioni dell’art. 356 CCII, in forza delle quali il professionista debba essere stato nominato in almeno due procedure negli ultimi 4 anni dall’entrata in vigore della disposizione (disposizione entrata in vigore nel 2019, ma ancora inapplicabile), nella veste di curatore, commissario o liquidatore giudiziale, penalizzano chi non può ancora vantare le due nomine nei quattro anni presi a riferimento, ma che, nonostante ciò, è in possesso di comprovata esperienza nel campo della crisi o di specifica competenza risultante da evidenze oggettive, quali pubblicazioni su riviste scientifiche, relazioni a convegni di riconosciuto livello, docenza a corsi di formazione sul Codice della Crisi di Impresa e della Insolvenza tenuti dagli Ordini o dalle Università, oppure colui che ha intrapreso specifici corsi di formazione su tali tematiche”.

Sitografia

press-magazine.it