Assegno unico e universale per i nuclei familiari percettori di RdC

L’Inps comunica il rilascio in procedura e le modalità di compilazione del modello “Rdc/Pdc – Com Assegno unico (AU)”.

Con messaggio n. 2261 del 30-05-2022, l’Istituto spiega che la corresponsione dell’AUU in favore dei nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza è d’ufficio.

Tuttavia, limitatamente ai casi in cui, per le caratteristiche e la composizione dei nuclei familiari come risultanti dall’ISEE, le informazioni che sono indispensabili al riconoscimento della predetta integrazione Rdc/AU o delle relative maggiorazioni non sono già in possesso dell’Istituto, né sono desumibili dalle banche dati a disposizione, il riconoscimento dell’integrazione avviene mediante la presentazione del modello “Rdc/Pdc – Com Assegno unico (AU)” (Rdc – Com AU).

Assegno corrisposto d’ufficio e ipotesi di presentazione del modello Rdc – Com AU

La corresponsione dell’integrazione Rdc/AU d’ufficio è stata effettuata, con le prime disposizioni di pagamento, in favore dei nuclei familiari beneficiari di Rdc; ciò è avvenuto tenendo conto del rapporto di genitorialità e filiazione desunto dalla DSU mediante la verifica dei ruoli di “dichiarante”, “coniuge” e “figlio”.

Già con circolare n. 53/2022 è stato fornito l’elenco dei casi in cui occorre procedere alla presentazione del modello Rdc – Com AU. Con il messaggio in oggetto si rappresenta, ora, che i nuclei per i quali è già avvenuto un primo pagamento, in linea generale, presentano queste caratteristiche:

  • nuclei nei quali sono presenti entrambi i genitori, limitatamente alla quota spettante per i figli minorenni e/o i figli maggiorenni disabili, a carico secondo le regole ISEE;
  • nuclei composti da un unico genitore per i figli minorenni e/o maggiorenni disabili, a carico secondo le regole ISEE, nei limiti del 50% dell’importo spettante.

In tali casi, la presentazione del modello Rdc – Com AU servirà, ad esempio, qualora si intenda richiedere le maggiorazioni previste per i figli maggiorenni sino a 21 anni ovvero nei casi di genitori entrambi lavoratori o ancora per la maggiorazione compensativa ai sensi dell’articolo 5 del D.lgs n. 230/2021.

Nel messaggio sono esaminate fattispecie particolari:

  • Genitore unico;
  • Nuclei complessi;
  • Figli neomaggiorenni;
  • Genitori entrambi lavoratori e maggiorazione compensativa.

Istruzioni per la compilazione e trasmissione del modello Rdc – Com AU

Il modello Rdc – Com AU può essere presentato esclusivamente in modalità telematica attraverso:

  1. il sito internet dell’Istituto (www.inps.it), accedendo al servizio “reddito di cittadinanza”, ed autenticandosi con SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e Carta di Identità Elettronica (CIE);
  2. gli Istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

Il modello Rdc – Com AU può essere presentato a partire dal mese di marzo di ogni anno, per il riconoscimento dell’integrazione eventualmente spettante nell’anno di competenza dell’AUU (dal 1° marzo al 28 febbraio dell’anno successivo). Conseguentemente, non sarà possibile presentare il modello oltre il 28 febbraio 2023 ai fini del riconoscimento di importi riferiti a periodi antecedenti al 1° marzo 2022.

Il modello Rdc – Com AU produrrà i suoi effetti con efficacia retroattiva se presentato entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, comportando il riconoscimento degli importi relativi alle mensilità arretrate, con decorrenza dal mese di marzo del medesimo anno.

Infine, si evidenzia che qualora sia necessario modificare e/o rettificare le dichiarazioni contenute nel modello Rdc – Com AU, il dichiarante dovrà presentare un nuovo modello Rdc – Com AU, avendo cura di replicare all’interno del nuovo modello le dichiarazioni che restano confermate.

Sitografia

www.inps.it