Intervallo di libera concorrenza. Questione di metodo

Qual è la corretta interpretazione della nozione di “intervallo di libera concorrenza” (art. 6, dm 14 maggio 2018)? E quale il metodo per valutare la conformità al relativo principio?

Le Entrate – circolare n. 16/E/2022 – ricordano che, da norma, la valutazione della conformità al principio di libera concorrenza va effettuata applicando, alle circostanze del caso, il metodo più appropriato. Tenendo, però, conto di questi precisi criteri: punti di forza e di debolezza del metodo stesso in relazione al caso; la sua adeguatezza in rapporto a natura e caratteristiche economiche dell’operazione controllata; la disponibilità di informazioni affidabili circa le operazioni non controllate comparabili; da ultimo, il grado di comparabilità tra le operazioni (controllate, non controllate).

Metodo tradizionale o reddituale? Il primo

Ora, se metodo tradizionale – consistente in confronto del prezzo ovvero prezzo di rivendita o, ancora, prezzo maggiorato – e metodo reddituale – margine netto della transazione e ripartizione degli utili – sono parimenti affidabili, va preferito il primo. Nello specifico, il confronto del prezzo (che è anche la preferenza indicata nel dm 14 maggio 2018 e dalla prassi Ocse).

Fatto sta che gli Uffici faranno ricorso all’intervallo di libera concorrenza solo in presenza di una perfetta comparabilità di tutti i soggetti del set con la “tested party”.

Ciò posto, il menzionato articolo 6 considera conforme al principio di libera concorrenza l’intervallo di valori formato dagli indicatori finanziari, in applicazione del metodo più appropriato relativo a ciascuna operazione tra terzi indipendenti comparabile con l’operazione controllata.

Se alcune delle transazioni comprese nell’intervallo dovessero, tuttavia, presentare difetti di comparabilità che non possono essere identificati o quantificati in modo affidabile, quindi rettificati, è preferibile l’utilizzo di “metodi statistici” (individuati dalle Linee Guida Ocse al fine di restringere l’intervallo), per rafforzarne l’affidabilità, e per l’appunto l’utilizzo di un valore compreso nell’intervallo ristretto.

Ad ogni buon conto, la conseguenza di indicatori finanziari che ricadono al di fuori dell’intervallo di libera concorrenza è, per l’Azienda, dover fornire idonea documentazione per evitare la ripresa fiscale, effettuata individuando il “punto” che più soddisfa il principio all’interno dell’intervallo.

L’Amministrazione finanziaria raccomanda di argomentare puntualmente le rettifiche che comportano l’individuazione di quel “punto”.

Sitografia

www.agenziaentrate.it

www.eutekne.info