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  Fisco  Seconde cessioni e Superbonus con cessione. Agenzia spiega
Fisco

Seconde cessioni e Superbonus con cessione. Agenzia spiega

redazioneredazione—Maggio 20, 2022
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Come possono avvenire le seconde cessioni, ovvero le cessioni dei crediti successive alla prima opzione di cessione o sconto in fattura, dato il divieto di cessione parziale e l’obbligo di tracciabilità delle cessioni dei crediti relativi al Superbonus e agli altri bonus edilizi?

Faq su seconde cessioni

Il divieto di cessione parziale, in particolare, riguarda l’importo delle singole rate annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto da ogni titolare della detrazione, derivandone che le cessioni successive (intero importo) potranno interessare anche solo una o alcune rate di cui è composto il credito. Le altre quote (per l’intero importo) potranno essere cedute anche dopo o utilizzate in compensazione, tramite modello F24 (nel qual caso, l’importo può essere frazionato), mentre le singole rate non potranno essere oggetto di cessione parziale o in più soluzioni.

A tal proposito, una specifica Faq AE ricorda che ad ogni credito è attribuito un codice identificativo univoco, che va indicato nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni e, in fase di caricamento sulla Piattaforma, i crediti derivanti dalle prime cessioni o dagli sconti in fattura sono suddivisi in rate annuali (ognuna con un codice univoco da indicare sempre) di pari importo, in base alla tipologia di detrazione e all’anno di sostenimento della spesa.

Regole che valgono per i crediti derivanti dalle prime cessioni e dagli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle entrate dal 1° maggio 2022, che saranno caricati entro il giorno 10 del mese successivo.

Superbonus con cessione

Se si sceglie di utilizzare il Superbonus cedendo il credito, lo si deve comunicare all’Agenzia con distinti moduli per ogni intervento – “trainante” e “trainato” – realizzato indicando il codice identificativo dello specifico intervento; adempimento non richiesto per l’opera la cui spesa viene detratta direttamente nella dichiarazione dei redditi (precisazione che giunge con la risposta delle entrate n. 279, del 19 maggio 2022).

L’interpretazione muove dall’articolo 121 del decreto “Rilancio”; esso offre alternative all’utilizzo diretto della detrazione del 110% in dichiarazione dei redditi. Cioè, chi beneficia dell’agevolazione può optare per lo sconto in fattura operato dal fornitore o per la cessione del credito a terzi (anche istituti di credito e banche). Egli dovrà inviare alle Entrate l’apposito modulo per ognuno degli interventi agevolabili per cui intende esercitare l’opzione, indicando lo specifico codice identificativo.

L’istante effettuerà un intervento “trainante”, tre “trainati”. Vuol sapere se la cessione del credito possa essere fatta con riferimento a ogni singolo intervento o debba interessare l’operazione complessivamente realizzata.

In risposta, l’Agenzia precisa che se egli intende optare per la fruizione del Superbonus in una modalità alternativa alla detrazione, dovrà inviare all’Agenzia delle entrate quattro distinti moduli per comunicare la sua scelta, ossia un modulo diverso per ogni intervento che verrà realizzato.

All’inverso, se preferisce utilizzare l’agevolazione indicando la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non dovrà trasmettere il modulo per gli interventi per i quali sceglie questa soluzione; che resta analoga quando uno stesso fornitore partecipa alla realizzazione di diversi interventi, dovendo – anche in una simile occasione – considerare come riferimento le spese sostenute nell’anno “per codice intervento”.

Sitografia

www.agenziaentrate.it

www.fiscooggi.it

Cessione del credito
Inps – Messaggio n. 2099 del 18.5.2022
Agenzia delle Entrate – Risposta n. 279 del 19.5.2022
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