Ires alla metà: una norma abroga ma vige ancora l’altra

L’agevolazione fiscale che risiede nella riduzione alla metà dell’aliquota ordinaria Ires, applicabile al reddito conseguito da soggetti individuati dalla norma in relazione ad attività caratterizzate da una marcata utilità sociale, è stata rimodulata.

In particolare, l’articolo 1, comma 51, della legge n. 145/2018 ne ha previsto l’abrogazione ma la norma agevolativa risulta ancora in vigore. Si tratta dell’articolo 6 del Dpr n. 601/1973, che resta il riferimento normativo che delinea gli ambiti e le modalità applicative del beneficio, con la conseguenza che con specifico riferimento a determinate tipologie di beneficiari, in relazione alle quali sono emerse alcune criticità interpretative, è stato promosso il contenzioso. Le categorie interessate sono: gli “enti ospedalieri”; le fondazioni di origine bancaria (Dlgs n. 153/1999); gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Ricordando che sotto il profilo oggettivo l’aliquota Ires dimezzata è rivolta ai soli redditi connessi all’attività istituzionale, sotto quello soggettivo l’agevolazione non spetta esclusivamente in ragione della qualità del soggetto che ne chiede il riconoscimento, anche e soprattutto per la natura della attività svolta, intendendo così lo Stato tutelare, attraverso il minor prelievo fiscale, interessi di soggetti meritevoli di particolare attenzione.

In definitiva, la circolare n. 15/E chiarisce in quali casi le strutture che hanno sostituito gli enti ospedalieri, le fondazioni bancarie e gli enti religiosi riconosciuti possono usufruire della tassazione ridotta.

Sitografia

www.agenziaentrate.gov.it

www.fiscooggi.it