CIG, i Consulenti del Lavoro anticipano un messaggio Inps sulle novità
L’interlocuzione CNO Consulenti del Lavoro/INPS ha prodotto interessati risposte a quesiti centrati sulla Cassa integrazione guadagni.
Dopo il riordino della normativa sulla gestione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro o in assenza di lavoro (NASpI e Dis-Coll), operato dalla Legge di bilancio per il 2022, siamo in attesa di un messaggio procedurale dell’Inps.
Il Segretario dei Consulenti del Lavoro, Marcantonio, anticipa i contenuti del messaggio
Per intanto, il Segretario del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, Giovanni Marcantonio, anticipa i contenuti operativi del messaggio di prossima emanazione, precisando quanto segue.
Un punto interessante deriva dalla conferma alle aziende che non hanno fruito di tutte le settimane autorizzate e vorrebbero in un secondo momento, che è possibile estendere i principi regolati dalla circolare n. 58/2009 in ordine al calcolo a consuntivo del limite massimo di settimane autorizzabile, come previsto per la CIGO.
Quella circolare, per l’appunto centrata sul computo dei limiti temporali del trattamento di integrazione salariale ordinaria, adottava un nuovo criterio di calcolo della settimana, la cui ratio origina dal dover consentire un utilizzo flessibile degli strumenti di sostegno al reddito al fine di permettere alle imprese il superamento del periodo di crisi, modulando l’utilizzo della forza lavoro in relazione all’andamento dei mercati.
Sulla scorta di tale necessità, risultava allora cruciale definire una interpretazione evolutiva della norma per individuare, d’intesa con il Ministero del Lavoro, un nuovo e più flessibile criterio di computo dei limiti temporali di concessione del trattamento di integrazione salariale ordinaria.
Ne derivò che i limiti temporali massimi – definiti dall’art. 6, l. n.164/1975, a norma del quale «l’integrazione salariale (.…) è corrisposta fino ad un periodo massimo di 3 mesi continuativi; in casi eccezionali (…) prorogato trimestralmente fino ad un massimo complessivo di 12 mesi» – possono essere computati avuto riguardo non ad un’intera settimana di calendario ma alle singole giornate di sospensione del lavoro e considerando usufruita una settimana solo allorché la contrazione del lavoro abbia interessato sei giorni, o cinque in caso di settimana corta.
A partire dall’operatività della circolare n. 58/2009, le aziende ricadenti nella fattispecie da essa indicata (settimane usufruite parzialmente) devono comunicare all’Inps il numero di settimane effettivamente usufruite (somma di singoli giorni diviso 5/6) affinché l’Istituto ne tenga conto ai fini del computo delle 52 settimane.
Al dubbio se il contatore delle settimane nel biennio sia aziendale o per unità produttiva corrisponde la conferma che il contatore è per singola unità produttiva.
Ancora e da ultimo, è stato chiesto se sia possibile attivare licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo in unità produttive non interessate alla Cassa. Qui, la risposta è affermativa. Nell’unità produttiva non interessata dai trattamenti di Cassa integrazione è dunque possibile procedere ai licenziamenti.
Sitografia
www.consulentidellavoro.it
www.inps.it